Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27479 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27479 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATO EGIDIO N. IL 20/05/1975
avverso la sentenza n. 2053/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Fato Egidio ricorre avverso la sentenza 7.6.12 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha
confermato quella in data 13.2.07 del locale g.u.p. con la quale è stato condannato, per il reato di
furto aggravato in abitazione, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni tre di reclusione ed
€600,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., con riferimento al

recidiva di cui al comma 4 dell’art.99 c.p. in luogo di quella, contestata, di cui al comma 3 del
medesimo articolo, oltre a basare l’affermazione di responsabilità su affermazioni assertive e
ripetitive del giudizio di primo grado.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, risultando l’affermazione di
responsabilità basata sulla stessa ammissione resa dall’imputato e la negazione delle invocate
attenuanti generiche sulla considerazione dei precedenti penali dell’imputato, trattandosi di
parametro previsto dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., laddove poi
l’aumento di pena per la recidiva è conseguenza della contestazione correttamente formulata nei
termini risultanti dall’imputazione (< Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per Fato Egidio>).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

trattamento sanzionatorio, per essere state negate le attenuanti generiche ed invece ritenuta la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA