Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27479 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27479 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FATO EGIDIO N. IL 20/05/1975
avverso la sentenza n. 2053/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
Fato Egidio ricorre avverso la sentenza 7.6.12 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha
confermato quella in data 13.2.07 del locale g.u.p. con la quale è stato condannato, per il reato di
furto aggravato in abitazione, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni tre di reclusione ed
€600,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., con riferimento al
recidiva di cui al comma 4 dell’art.99 c.p. in luogo di quella, contestata, di cui al comma 3 del
medesimo articolo, oltre a basare l’affermazione di responsabilità su affermazioni assertive e
ripetitive del giudizio di primo grado.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, risultando l’affermazione di
responsabilità basata sulla stessa ammissione resa dall’imputato e la negazione delle invocate
attenuanti generiche sulla considerazione dei precedenti penali dell’imputato, trattandosi di
parametro previsto dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., laddove poi
l’aumento di pena per la recidiva è conseguenza della contestazione correttamente formulata nei
termini risultanti dall’imputazione (< Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per
Fato Egidio>).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
trattamento sanzionatorio, per essere state negate le attenuanti generiche ed invece ritenuta la