Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27478 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27478 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEGNK ANNA N. IL 01/02/1955
avverso la sentenza n. 855/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
I
Megnk Anna ricorre avverso la sentenza 4.6.12 della Corte di appello di Genova con la quale, in
parziale riforma di quella in data 16.9.09 del locale tribunale, riconosciuta anche l’attenuante di cui
all’art.62 n.6 c.p., è stata ridotta la pena — già dichiarata condizionalmente sospesa – a mesi uno,
giorni venticinque di reclusione ed E 55,00 di multa per il reato di furto aggravato.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
motivi di appello.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL
S19
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tfro estensore
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VsM°1
IL PRESIDENTE
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere la Corte motivato in maniera esaustiva anche alla luce dei