Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27476 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27476 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALEKSIC JASMINA N. IL 21/01/1978
avverso la sentenza n. 2474/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 08/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non indicandosi, in esso, alcuna
specifica ragione per la quale si sarebbe dovuto ritenere che la falsità del documento
in questione fosse “ictu oculi” riconoscibile dal “quisquam de populo” e non soltanto,
in ipotesi, da soggetti particolarmente qualificati quali debbono considerarsi, di
norma, gli appartenenti alle forze di polizia, e ignorandosi, per converso, quanto
puntualmente posto in luce nell’impugnata sentenza circa il fatto che agli stessi agenti
operanti il documento esibito loro dall’imputata era apparso di “dubbia autenticità”; il
che, se le parole hanno un senso, significava che la sua falsità non appariva neppure
ad essi di assoluta evidenza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’ad.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci in ony, 1’8 aprile 2013
Il Presidente
(

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma, per quanto ancora d’interesse, di
quella di primo grado, tale ALEKSIC Jasmina fu ritenuta responsabile del reato di
uso di documento d’identità falso;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando mancanza di motivazione in ordine al confermato
giudizio di colpevolezza, sull’assunto che non sarebbe stata adeguatamente
giustificata la ritenuta infondatezza della tesi difensiva secondo cui, nella specie,
sarebbe stata da riconoscere la c.d. “grossolanità” del falso;

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