Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27475 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27475 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORGONOVO MASSIMILIANO N. IL 16/04/1973
avverso la sentenza n. 2203/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
Borgonovo Massimiliano ricorre avverso la sentenza 2.3.12 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 5.11.07 del locale g.u.p. con la quale è stato condannato, per il reato di
bancarotta fraudolenta, concesse attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni due di reclusione,
con la concessione di entrambi i benefici di legge.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancata erronea
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto con l’atto di appello la difesa
dell’imputato ha chiesto, genericamente, la riduzione della pena, che la Corte milanese ha
motivatamente ritenuto di non poter concedere in quanto l’ammontare del danno (77.000,00 euro)
non consentiva di ritenere operante l’attenuante di cui all’art.219, comma 3, 1.fall. come pure era
stato richiesto, ritenendo quindi non suscettibile di diminuzione la pena come fissata dal giudice di
primo grado.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL CONIGLIERE estensore
( YAAA’
IL PRESIDENTE
determinazione nel minimo della pena come determinata dal primo giudice.