Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27474 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27474 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLELLA VANDINO N. IL 23/03/1944
avverso la sentenza n. 4978/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Colella Vandino ricorre avverso la sentenza 23.4.12 della Co& di appello di Milano con la quale, in
parziale riforma di quella in data 30.1.08 del Tribunale di Como, è stato dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputato in ordine alla contravvenzione sub c) perché estinta per
intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena in mesi 4 e giorni 10 di reclusione per il
reato di lesioni personali.

– Violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata assoluzione dal reato contravvenzionale dal momento
che le proteste di innocenza dell’imputato non erano state contrastate da elementi di segno
contrario.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, con riferimento al
primo motivo, del tutto generico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun
collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono
nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza e comunque trattasi di
doglianza manifestamente infondata atteso che i giudici di merito hanno compiutamente motivato
circa la sproporzione tra l’aggressione come descritta dai vari testimoni e la reazione del Colella
.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado correttamente
rilevato l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale senza che siano emersi — e neanche
prospettati in questa sede — elementi per una pronuncia ai sensi dell’art.129 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
£1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL CON
i IGLIERE estensore

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IL PRESIDENTE

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