Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27473 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27473 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLOMBO GIOVANNI N. IL 28/05/1967
DI FRANCESCO BENITO N. IL 25/04/1936
avverso la sentenza n. 3598/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Colombo Giovanni e Di Francesco Benito ricorrono avverso la sentenza 22.6.12 della Corte di
appello di Palermo con la quale, in parziale riforma di quella in data 2.2.10 del Tribunale di
Agrigento, gli imputati sono stati assolti dal reato di tentata violenza privata, loro in concorso
ascritto al capo A), per insussistenza del fatto ed è stata rideterminata la pena per Colombo nella
misura di mesi 11 di reclusione, per il reato di violenza privata di cui al capo B) e per quello di

di reclusione per il reato di cui all’art.393 c.p. ascritto al capo D) .
Deduce il difensore di Colombo, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lette) per

avere
la Corte di merito trascurato del tutto elementi di pacifica rilevanza, pur acquisiti agli atti,
sviluppando un ragionamento manifestamente illogico.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere emerso con certezza essere stato
il Colombo a scagliarsi contro Guarraci Claudio e Lombardo Michelangelo, dal momento che
l’imputato era stato accerchiato da tutta la famiglia Lombardo-Guarraci ed aveva tentato solo di
divincolarsi.
La difesa di Di Francesco deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere il
giudice di appello fatto proprie le considerazioni di quello di primo grado senza avere
compiutamente esaminato le censure dell’appellante in punto di valutazione delle prove,
segnatamente della prova testimoniale della p.o., il cui preteso valore probatorio era stato eliso dalla
deposizione de teste Di Francesco Sergio, appalesandosi erroneo il giudizio di responsabilità
proprio per essere stata esclusa l’attendibilità del predetto teste per il rapporto di parentela che lo
legava all’imputato, in violazione del principio di cui all’art.192 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia in quanto sostanzialmente
aspecifici, atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno
precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perché manifestamente infondati,
avendo i giudici territoriali basato l’affermazione di responsabilità sulla puntuale deposizione della

lesioni personali di cui a capo C), unificati ex art.81 cpv. c.p.; per Di Francesco in quella di mesi tre

p.o. Piazza Giuseppe – la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , corroborata da quelle
degli altri testimoni esaminati, Lombardo Michelangelo, Lombardo Salvatore (figlio del predetto) e
Guarraci Salvatore, senza che le prove a discarico fossero da ritenersi concludenti in senso
favorevole agli imputati, come specificatamente argomentato dai giudici di appello al riguardo.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese

€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL CONSIGLIERE estensore
?sez

IL PRESIDENTE

processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in

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