Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27472 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27472 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCA ENNIO N. IL 07/08/1972
avverso la sentenza n. 3062/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
Manca Ennio ricorre avverso la sentenza 2.2.12 della Corte di appello di Roma con la quale, in
riforma di quella del Tribunale di Tivoli in data 13.12.07, esclusa l’aggravante di cui all’art.625 n.2
c.p. e ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, è stata ridotta la pena a mesi
quattro di reclusione ed € 120,00 di multa per il reato di furto aggravato.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere la Corte di merito
ritenuto di motivare l’impugnata sentenza >, correttamente invece non avendo contestato la recidiva
reiterata ex art.99, comma 4, c.p.
Osserva la Corte che il ricorso è da ritenersi inammissibile in quanto del tutto generico, atteso che la
censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione
della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente indicati i capi o i punti
oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
ILCO
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SIGLIERE estensore
9/hk.
IL PRESIDENTE