Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2747 del 14/12/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2747 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
FIANDRA VINCENZO, n. a Napoli 1’08/03/1956,
rappresentato e assistito 011’avv. Mario Bruno, di fiducia,
avverso la sentenza n. 382/2014, emessa dalla Corte di Appello di
Firenze, in data 24/11/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità deHe notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della dausa fatta dal consigliere dott. Giuseppe
Sgadari;
udita la requisitoria del &istituto procuratore generale dott. Aurelio
Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso
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Data Udienza: 14/12/2015
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Firenze onfermava la sentenza del Tribunale di
Grosseto, Sezione Distaccata di Oritmtello, con la quale Fiandra Vincenzo era
stato condannato alla pena di me!i sei di arresto in ordine al reato di cui
all’art. 707 c.p., commesso in concàrso con altri due imputati non ricorrenti, il
26 marzo del 2008.
motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte di
Appello rilevato l’intervenuta prescrVione del reato.
CONSIi3EFtATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il reato per il quale il ricorrente
riportato condanna nei due gradi del
giudizio di merito è stato commess il 26 marzo del 2008.
Al termine di prescrizione, pari a cinque anni trattandosi di fattispecie
contravvenzionale, devono essere aggiunti, come correttamente indicato a
fg. 2 della sentenza impugnata, anni due, mesi sette e giorni ventiquattro, in
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ragione dei periodi di sospensione ntervenuti nel giudizio di primo grado ed
in quello d’appello.
Con il che, il reato risulta essersi rescritto il 19.11.2015, successivamente
all’emissione della sentenza impugnata e finanche alla presentazione del
ricorso.
Secondo la consolidata giurisprmienza della Corte di legittimità, è
inammissibile il ricorso per cassazine proposto unicamente per far valere la
prescrizione maturata dopo la ecisione impugnata, privo di qualsiasi
doglianza relativa alla medesima, n quanto viola il criterio della specificità
dei motivi enunciato nell’art. 581, ett. c), cod.proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere prorisosto a norma dell’art. 606 dello stesso
codice, trattandosi di ricorso solt nto apparente e, pertanto, inidoneo ad
instaurare il rapporto di impugn zione (Sez.U, n.33542 del 27/06/2001,
,
Cavalera, Rv.219531; Sez. 1, 1.43927 del 23/10/2001, Madorno, Rv.
220392).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processulli e della somma di euro mille/00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
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2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, quale unico
ricorrente nella determinazione de11.4 causa di inammissibilità.
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Dichiara inammissibile il ricorso e gondanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.12.201
Il Consigliere estensore
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Dott. Giuseppe Sgadari
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idente
Dott A tu i. Esposito
Ammende.