Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2747 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2747 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOLINI ANTONIO N. IL 14/07/1966
avverso la sentenza n. 2336/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Antonio Nicolini era
stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 44, lett. c), 93 e 95
giustizia;
– che il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione
delle attenuanti generiche e rilevando la prescrizione dei reati contestati;
– che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, a sostegno del diniego
dell’applicazione dell’art. 62 bis cod.pen., con l’evidenziare gli elementi
ritenuti ostativi all’accoglimento della relativa istanza: la costruzione del
manufatto era stata realizzata dal Nicolini in zona sottoposta a vincolo di
inedificabilità assoluta, di tal che la condotta dello stesso è da ritenersi
alquanto grave; il prevenuto / sebbene ingiunto dall’amministrazione di
demolire l’opera abusiva, non aveva ottemperato all’ordine, così
dimostrando di volere portare alle estreme conseguenze la condotta
illecita posta in essere, peraltro, non dimostrando alcun segno di
resipiscenza una volta scoperto;
– che, del pari, del tutto destituita di fondamento è da ritenere l’eccezione
di prescrizione dei reati, in quanto gli stessi commessi il 15/10/2009, per
cui il relativo termine di anni 5 verrà a spirare il 15/10/2014;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

d.P.R. 380/01„ 181, d.Lvo 42/2004, e condannato alla pena ritenuta di

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 6/12/2013.

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