Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27469 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27469 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAGNAZZO DANIELA N. IL 04/05/1984
avverso la sentenza n. 6860/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Cagnazzo Daniela ricorre avverso la sentenza 17.6.11 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 8.7.09 del Tribunale di Latina con la quale è stata condannata alla pena di
giustizia per il reato di lesioni personali.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici motivato con la necessaria adeguatezza

condurre il giudice di prime cure ad una diversa enucleazione dei fatti >.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di £ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL Cj
ON IGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

l’affermazione di responsabilità, laddove nella specie le testimonianze acquisite

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