Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27468 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27468 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSTI GIUSEPPE N. IL 22/04/1982
DEMETRIO MIRKO N. IL 09/08/1992
avverso la sentenza n. 40/2012 GIP TRIBUNALE di SIENA, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
Esposti Giuseppe e Demetrio Mirko ricorrono avverso la sentenza 9.3.12, emessa dal Tribunale di
Siena ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per i reati loro, anche in
concorso ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse ad entrambi attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti, la pena — condizionalmente sospesa per il solo Demetrio — di
anni uno, mesi otto di reclusione ed
e 800,00 di multa per Esposti e quella di anni uno di reclusione
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento ai verbali di denuncia e di
sopralluogo, al fascicolo fotografico, alla annotazione di p.g. del 14.8.11, al verbale di perquisizione
e sequestro e a quelli di interrogatorio dei due imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
ed € 400,00 di multa per il Demetrio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL PRESIDENTE
IL COrd.9 IE RE estensore
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