Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27467 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27467 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAVANI CRISTIANO N. IL 25/03/1971
avverso la sentenza n. 1168/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
06/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Pavani Cristiano ricorre avverso la sentenza 6.8.12, emessa dal Tribunale di Ferrara ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per due reati di tentato furto aggravato, unificati
ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena
di un anno di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto dei verbali di arresto
e sequestro.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato adeguatamente in ordine alla mancanza di

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