Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27465 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27465 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RISPOLI VINCENZO N. IL 04/12/1966
avverso la sentenza n. 2/2011 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,
del 13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Rispoli Vincenzo ricorre avverso la sentenza 13.10.11 del Tribunale di Nocera Inferiore con la
quale, in parziale riforma di quella in data 24.11.10 del locale giudice di pace, è stato assolto dal
reato di lesioni e la pena, per il reato di minaccia, è stata determinata in € 40,00 di multa, con
condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Viviano Gennaro, liquidati in
complessivi € 200,00.

potuto vedere, nell’occasione, il Rispoli, affermando di averne solo riconosciuto la voce e pertanto,
sulla base di tali prove, non poteva essere affermata la responsabilità dell’imputato per il reato,
ormai peraltro prescritto, di minaccia.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice di appello ha
correttamente evidenziato come la parte lesa Viviano abbia con certezza riconosciuto la voce del
Rispoli che pronunciava al suo indirizzo la frase , affermazione corroborata da quella del
teste Pinto, anch’egli mostratosi sicuro nel riconoscere la voce dell’odierno ricorrente che proferiva
la minaccia, per cui — ha perspicuamente concluso il giudice di secondo grado — trattandosi di una
voce ben conosciuta dai due testimoni, non sussistevano dubbi sull’autore del reato di cui all’art.612
c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per avere la p.o. escluso di aver

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