Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27464 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27464 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBBI STEFANIA N. IL 05/01/1968
avverso la sentenza n. 6028/2011 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Rubbi Stefania ricorre avverso la sentenza 20.7.12, emessa dal G.i.p. di Bologna ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di
carta bancomat, ritenuta la continuazione, la pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed €600,00 di
multa
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

per una pronuncia ex art.129 c.p.p., anche alla luce del considerevole lasso di tempo intercorso tra il
rientro nella propria abitazione della p.o. ed il primo utilizzo della carta bancomat.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto della denuncia e al
verbale di s.i.t. e di identificazione fotografica eseguito da Zentile Clauda, Vitali Alessia e Bertuzzì
Lia.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice esaminato e valutato la sussistenza dei presupposti

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