Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27463 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27463 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CINELLU SERGIO N. IL 23/03/1960
avverso la sentenza n. 12065/2011 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Cinellu Sergio ricorre avverso la sentenza 15.12.11, emessa dal G.i.p. di Bologna ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di falso e truffa ascrittigli, ritenuta la
continuazione e concesse attenuanti generiche, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed
€800,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento del! ‘impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

per una pronuncia ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento all’esposto presentato dall’Ufficio
A.C.I. di Bologna, al verbale di sequestro, alla annotazione di p.g. e a quello di s.i.t. rese da
Montagnana Andrea.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice esaminato e valutato la sussistenza dei presupposti

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