Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27462 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27462 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOT FLAVIUS SILVIU N. IL 25/01/1979
avverso la sentenza n. 352/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
07/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Bot Flavius Silviu ricorre avverso la sentenza 7.5.10, emessa dal Tribunale di Savona-sezione
distaccata di Albemga ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato
di tentato furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva,
la pena di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell ‘art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza di cause di

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