Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27461 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27461 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOSCA NICOLA N. IL 07/12/1948
avverso la sentenza n. 7/2010 TRIBUNALE di MELFI, del 12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
losca Nicola ricorre avverso la sentenza 12.4.12 del Tribunale di Melfi che ha confermato quella in
data 21.6.10 del Giudice di pace di Rionero in Vulture con la quale è stato condannato, per i reati di
ingiurie e minacce, alla pena di € 220,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere il giudice di appello
indifferente che il predetto potesse aver visto l’accaduto o solo udito, non essendo poi stato
considerato il pessimo rapporto esistente tra la p.o. Greco Adriana e l’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha, con motivazione congrua ed immune da profili di
illogicità, evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente riposi principalmente sulle
dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , corroborate da quelle
dei testi Bartimmo e De Falco i quali avevano confermato che tra le parti vi era stata una
discussione, pur non essendo stati in grado di riferire le parole proferite, tanto che la Greco ne era
rimasta turbata.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
DEPOSITATA !
IN CANCELLERIA
reso una motivazione contraddittoria riguardo alla deposizione del teste Bartimmo, per aver ritenuto