Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27459 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27459 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLLA,KU LORENC N. IL 26/05/1981
avverso la sentenza n. 420/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
03/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
Collaku Lorenc ricorre avverso la sentenza 3.6.10, emessa dal Tribunale di Savona-sezione
distaccata di Albenga ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato
di cui agli artt.477-482 c.p., la pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato circa l’insussistenza di cause di
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
proscioglimento ex art.129 c.p.p.