Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27458 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27458 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANESCU MIRCEA N. IL 19/02/1989
avverso la sentenza n. 738/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
20/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Stanescu Mircea ricorre avverso la sentenza 20.9.10, emessa dal Tribunale di Savona-sezione
distaccata di Albenga ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato
di tentato furto aggravato, la pena di mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. c) c.p.p. attesa la nullità dell’udienza di convalida dell’arresto e del giudizio

doveva essere ritenuta nulla.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), senza che
possano in questa sede dedursi violazioni della legge processuale, in quanto l’applicazione
concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in
quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall’accordo
intervenuto tra le parti, con la conseguenza che la pretesa invalidità del giudizio direttissimo,
derivante dalla nullità dell’udienza di convalida, non si estende alla sentenza di patteggiamento (v.
Cass., sez.V, 1 aprile 1999, n.7262; Sez.II, 29 gennaio 2008, n.6383).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.

direttissimo, per omissione dei relativi avvisi al difensore nominato, sicché anche la sentenza

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
IL CONSIGLIERE estensore

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