Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27457 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27457 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA BOCCETTA ALESSANDRO N. IL 02/09/1980
CIOTTO ROBERTO N. IL 10/05/1981
CIRILLO BENIAMINO N. IL 27/12/1988
avverso la sentenza n. 1688/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
10/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Cirillo Beniamino, La Boccetta Alessandro e Ciotto Roberto ricorrono avverso la sentenza 10.9.12,
emessa dal Tribunale di Messina ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per
il reato di tentato furto aggravato loro in concorso ascritto e ritenuta la contestata recidiva, la pena
di anni uno di reclusione ed

e 300,00 di multa ciascuno.

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

c.p.p. ed omesso di valutare la congruità della pena
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al verbale di arresto in flagranza
degli imputati e agli atti ad esso allegati, nonché alle dichiarazioni confessorie rese dai tre prevenuti
in sede di udienza dì convalida.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

DEPOSITATA (

comma 1, lett. b) e c) c.p.p. per non avere il giudice pronunciato sentenza assolutoria ex art.129

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