Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27456 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27456 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILO FRANCESCO N. IL 11/05/1975
avverso la sentenza n. 6/2012 TRIBUNALE di UDINE, del 14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Pilo Francesco ricorre avverso la sentenza 14.5.12 del Tribunale di Udine che ha confermato quella,
in data 5.12.11, del locale giudice di pace con la quale è stato condannato alla pena di 30 giorni di
permanenza domiciliare, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per i
reati di ingiurie e minacce.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

inverosimiglianza di un litigio tra detenuti senza alcuna ragione, dovendo pertanto ritenersi esservi
stata provocazione da parte dell’offeso, mentre i reati contestati non prevedevano la irrogazione di
una pena detentiva.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto del tutto
generico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto
con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente
individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perché manifestamente infondato, l’esimente
della provocazione essendo stata esclusa per assoluta mancanza di prova sul punto e la sanzione
della permanenza domiciliare, prevista per i reati di competenza del giudice di pace, essendo stata
motivatamente e legittimamente irrogata dal giudice di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del». ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di £1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 8 aprile 2013

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici motivato in maniera esaustiva anche alla luce della

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