Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27455 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27455 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
APOSTOLIDIS ALECS (ALIAS) N. IL 13/10/1982
avverso la sentenza n. 2230/2010 TRIBUNALE di MONZA, del
21/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/04/2013
Apostolidis Alecs ricorre avverso la sentenza 21.9.10, emessa dal Tribunale di Monza ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, in concorso, in
abitazione, la pena — condizionalmente sospesa – di anni due di reclusione ed E 600,00 di multa.
A sostegno del proposto gravame non sono stati presentati motivi e pertanto, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt.581 e 591 c.p.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013
(
IL CONSIGLIERE
estensore
IL PRESIDENTE
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese