Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27454 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27454 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

sul ricorso proposto da:
BISBANO FRANCESCO N. IL 26/05/1949 parte offesa nel
procedimento
c/
LIA ROSA GIUSEPPE N. IL 15/10/1962
LIA ROSA SANTO N. IL 06/12/1934
avverso il decreto n. 632/2012 GIP TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/04/2013

Bisbano Francesco , p.o. nel procedimento a carico di Liarosa Giuseppe ed altri per il reato di lesini
personali, si duole del decreto di archiviazione emesso il 16.7.12 dal G.i.p.di Barcellona Pozzo di
Gotto, deducendo — con atto sottoscritto personalmente — violazione dell’art.606, comma 1, lett.b)
ed e) c.p.p. per essersi il provvedimento impugnato conformato alla motivazione del p.m. in sede di
richiesta di archiviazione, ritenendo concretamente sostenibile l’ipotesi della legittima difesa.,

pertanto non avevano agito nei limiti di cui all’art.52 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso, essendo stato personalmente sottoscritto dalla p.o., è inammissibile,
dal momento che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Sez.VI, 5 febbraio
2010, n.7956), la persona offesa dal reato non ha diritto di proporre personalmente ricorso per
cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo, solo
all’imputato essendo consentito di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, assumendo
egli la qualifica di , di cui al comma I dell’art.613 c.p.p., che non compete invece alla parte
lesa.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2013

laddove invece era risultato che il Bissano aveva semplicemente minacciato i Lianosa, i quali

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