Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27452 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27452 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ASSUNTA PATRIZIA N. IL 12/11/1962 parte offesa nel
procedimento
c/
BOEMIO FERDINANDO N. IL 28/08/1956
avverso il provvedimento n. 9694/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI,
del 06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
ESPOSITO Assunta Patrizia, persona offesa nel procedimento per molestie e diffamazione a carico di BOEMIO Ferdinando, propone ricorso per cassazione avverso il decreto in data 6 aprile
2012 del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva archiviato il procedimento originatosi da sua querela.
Deduce violazione di legge per la mancata notificazione della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, come richiesto in querela.
Il ricorso è tuttavia inammissibile essendo stato proposto e sottoscritto dalla parte offesa personalmente. E’ difatti pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613,
comma 1, C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione
di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il
ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché detta disposizione «non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per
Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio
2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito dall’art. 571 esclusivamente
all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep. 20/12/2007, Lo Mauro).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA