Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27451 del 08/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27451 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO NUNZIATA N. IL 03/04/1955 parte offesa nel procedimento
c/
PAPPALARDO VINCENZO N. IL 15/04/1963
avverso il decreto n. 151/2012 GIUDICE DI PACE di CATANIA, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
CARUSO Nunziata, persona offesa nel procedimento per diffamazione a carico di PAPPALARDO Vincenzo, propone ricorso per cassazione avverso il decreto in data 1° marzo 2012 del
Giudice di pace di Catania che aveva archiviato il procedimento originatosi da sua querela.
Deduce violazione di legge per la mancata considerazione da parte del Giudice di pace
dell’opposizione presentata dalla p.1.
Ha depositato memoria l’indagato che chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto e sottoscritto dalla parte offesa personalmente.
È pur vero che risulta una sottoscrizione per autentica della firma da parte di difensore cassazionista e che dal contesto dell’atto apparirebbe che il difensore volesse far proprio il contenuto del
ricorso.
Tuttavia il medesimo difensore (l’indirizzo riportato sulla carta intestata è lo stesso di quello del
difensore nominato in sede di ricorso, così che della presente udienza ha ricevuto regolare avviso) ha comunicato alla cancelleria di questa Corte di non aver mai avuto un incarico difensivo da
parte della CARUSO.
Osserva il Collegio che é pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art.
613, comma 1, C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché
detta disposizione «non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale
della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga
alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19,
Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26
maggio 2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può
quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito dall’art. 571 esclusivamente all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep. 20/12/2007, Lo Mauro).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di e. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.

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