Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27450 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27450 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HASSAN OUHAMOU N. IL 24/04/1980
avverso la sentenza n. 8323/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/04/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava ad HASSAN Ouhamaou, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il
Pubblico Ministero in ordine ai delitti di concorso in violazione del segreto d’ufficio e ingresso
abusivo in sistema informatico, commesso il 18 ottobre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che indica unicamente come motivo “violazione dell’art. 444 c.p.p.”.
Il ricorso è sostanzialmente privo di motivi, essendo l’indicazione sopra riportata del tutto generica.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2013.