Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2744 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2744 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Gariglietto Brachet Sergio, nato a Torino 1’8.2.53
imputato art. 10 ter D.Lgs. 74/00
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano dell’11.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva
Il presente gravame ha ad oggetto la sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato
la condanna inflitta al ricorrente per violazione dell’art. 10 ter D.Lgs. 74 e, nel fare ciò, ha
anche respinto l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Nell’impugnazione, il ricorrente ricorda che durante le indagini preliminari, il Gariglietto
risultava residente a Lecco in via Cornedo e che, successivamente, egli aveva mutato indirizzo
(Lecco, via Turati) ditalché, in sede di notifica del decreto di citazione a giudizio, l’agente
postale notificatore, recatosi in via Cornedo aveva annotato “trasferito”. Sebbene fosse stato
anche indicato il nuovo indirizzo di via Turati, non erano state attivate ricerche e la notifica del
decreto era avvenuta ex art. 161 comma 4 c.p.p.
Di ciò si duole il ricorrente ricordando che egli non aveva mai eletto né dichiarato
domicilio e che, quindi, il richiamo, contenuto nella sentenza di primo grado al “domicilio
determinato” in occasione della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. presso il primo
domicilio di via Cornedo è inappropriato. Egli invoca, altresì, l’applicazione della legge 20.11.82

Data Udienza: 06/12/2013

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Correttamente la Corte d’appello ha fatto notare che all’atto della notifica dell’avviso di
cui all’art. 415 bis c.p.p., l’imputato era stato informato del fatto che avrebbe potuto
dichiarare o eleggere domicilio e che, ove ciò non fosse avvenuto, le notifiche successive
sarebbero state eseguite allo stesso indirizzo ove era stato notificato quell’avviso o, in caso di
sua successiva inidoneità, ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p..
A seguito di trasferimento dell’imputato e di mancata comunicazione del cambio di
indirizzo, pertanto, era da ritenere del tutto legittima la notifica eseguita presso il difensore.
Altrettanto giustamente i giudici di secondo grado soggiungono che non ricorreva alcun obbligo
di procedere a nuove ricerche come, invece, asserito dal difensore sulla base di una erronea
interpretazione dell’art. 9 L. 890/82 relativa alle notifiche a mezzo posta.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

DEPOSI TATA1

n. 890 secondo cui, quando l’agente postale riscontra un cambio di indirizzo all’interno del
medesimo comune e viene a conoscenza del nuovo indirizzo deve curare colà la notifica.

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