Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27436 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27436 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
GIARDINIERI ENZO N. IL 04/08/1957
avverso la sentenza n. 4782/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 19/03/2013

R.G. 29714/2012
Considerato che:
Giardinieri Enzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino del 13/1/2012 che, in parziale riforma della sentenza del giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Torino del 5/4/2011, ritenuta la
responsabilità dell’imputato per il reato di lesioni volontarie pluriaggravate così
modificata l’originaria imputazione di tentato omicidio di cui al capo 2),
confermata la condanna per gli altri reati, rideterminava la pena in anni quattro

dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge e
la carenza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena.
Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame
proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena considerandola
bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avendo preso in
considerazione, a tal fine, le modalità della condotta caratterizzata da gratuità e
preoccupante violenza nonché l’intensità del dolo. Nel ricorso si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è
pervenuto il giudice d’appello con motivazione sintetica, ma congrua ed
esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente
riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074 ). Uniformandosi a tale costante orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 19 marzo 2013

di reclusione ed C 1.200,00 di multa, chiedendone l’annullamento ai sensi

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