Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2743 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2743 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANGANO SEBASTIANO N. IL 12/03/1941
avverso la sentenza n. 455/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 06/12/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano, ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Sebastiano Mangano
era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 10 ter, d.Lvo
74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della Unytekno New
euro 62.999,00, dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa a tale
imposta per l’anno 2006, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che l’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del
reato e correlata responsabilità del Mangano; nullità della pronuncia in
ordine alla congruità della pena, del tutto eccessiva, nonché per il diniego
del beneficio ex art. 163 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del
reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo all’imputato;
-che le censure sollevate si palesano del tutto aspecifiche, in quanto si
limitano ad enunciare il difetto eccepito, senza specificare le ragioni a
sostegno della relativa doglianza, in tal modo non consentendo a questa
Corte di valutare la stessa;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile ex artt. 581 co. 1, lett. c), e 591,
co. 1, lett. c) cod.proc.pen., con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 6/12/2013.
Service s.r.I., ometteva il versamento relativo all’i.v.a. per l’importo di