Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27427 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27427 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBOGLIO GIUSEPPE N. IL 10/12/1982
avverso la sentenza n. 3216/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;

Data Udienza: 19/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERA TO IN DIRITTO

1. Propone ricorso Barboglio Giuseppe avverso la sentenza della Corte di
appello di Palermo in data 25/3/2015 che ha confermato quella del Tribunale di
Palermo con cui il predetto era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337
cod. pen. e 582, 585, 576, comma primo, n. 1, cod. pen..
1.1. Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 337 cod. pen.

di un atto dell’ufficio dei verbalizzanti che avevano esaurito l’intervento e
nuovamente bloccato l’imputato, traendolo in arresto.
La responsabilità era stata fondata su un’errata lettura degli atti.
1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine al nesso teleologico tra la resistenza e le lesioni personali e
in ordine al difetto di condizione di procedibilità per il reato di lesioni, attesa la
mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 2, cod.
pen.
1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione all’art. 133 cod. pen. e alle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.
La Corte aveva indebitamente fatto riferimento ai precedenti anche specifici,
quando nessuna violenza con armi o espressiva di vis criminale era stata
accertata né in questo né in altri procedimenti conclusisi con condanna del
ricorrente, in relazione a resistenza a pubblico ufficiale dovuta ad alcolismo.

2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo deduce un tema di merito e non rientra dunque tra
quelli consentiti in sede di legittimità, proponendo un’alternativa ricostruzione dei
fatti, senza peraltro dedurre profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione utilizzata dalla Corte territoriale.
Del resto è stato nitidamente posto in luce che il ricorrente, coinvolto in una
rissa, dopo essere stato immobilizzato dall’appuntato Zingales, aveva tentato di
liberarsi usando violenza e muovendo le braccia, ma era stato poi di nuovo
raggiunto e bloccato dallo Zingales, che era stato fatto cadere a terra, tanto da
riportare lievi lesioni.
Il ricorso non confuta tale ricostruzione e si risolve dunque in una semplice
inammissibile lettura alternativa del merito, risultando invece attestati dalla
Corte territoriale gli elementi che in punto di fatto valgono a ritenere integrato il
reato di resistenza a pubblico ufficiale anche sotto il profilo soggettivo.

Il ricorrente non aveva compiuto un atto idoneo ad impedire il compimento

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato giacché il nesso
teleologico è oggetto di contestazione attraverso il riferimento agli artt. 585 e
576, comma primo, n. 1 cod. pen., e in quanto lo stesso è stato correttamente
desunto dalla ricostruzione della vicenda, connotata dall’uso di violenza, da cui
sono derivate le lesioni riportate dallo Zingales, peraltro funzionali alla condotta
oppositiva del ricorrente.
D’altro canto l’aggravante determina la procedibilità d’ufficio.
2.3. Il terzo motivo è allo stesso modo manifestamente infondato, in quanto

sanzionatorio e dell’esclusione delle attenuanti generiche i precedenti anche
specifici, che attestano la pericolosità del ricorrente.
Del resto nello stesso motivo di ricorso si fa riferimento anche ad un
precedente per resistenza, pur correlato ad alcolismo, che di per sé suffraga il
giudizio formulato dalla Corte territoriale, rispondente ai canoni di cui all’art. 133
cod. pen., in assenza di elementi positivamente valutabili.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della
somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 19/05/2016

la Corte territoriale ha debitamente valorizzato ai fini del trattamento

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