Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27426 del 19/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27426 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATZENI ANTONELLO N. IL 16/06/1965
avverso la sentenza n. 4455/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 19/03/2013
R.G. 29442/2012
Considerato che:
Atzeni Antonello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino del 6/3/2012, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del
18/6/2011, ritenuta la continuazione fra il reato per il quale lo stesso è stato
condannato in primo grado e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Torino
del 6/4/2009, rideterminava la pena complessiva in mesi sei di arresto,
proc. pen. con riferimento all’aumento applicato per la continuazione.
Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame
proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata
complessivamente tenuto conto dell’unificazione dei due reati sotto il vincolo
della continuazione. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di
elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con
motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli
argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074 ). Uniformandosi a tale costante orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in íz vore della Cassa delle
ammende.
Roma, 19 marzo 2013
Il
s’gliere estensore
Il P
dente
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e cod.