Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27423 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27423 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAJSI ILIRJAN N. IL 24/11/1972
ZAJSI ARTUR N. IL 24/02/1971
avverso la sentenza n. 752/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 19/03/2013

R.G. 29397/2012
Considerato che:
Zajsi Artur ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del
27/10/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Velletri sez. dist. di
Anzio del 25/6/2009, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e
mesi quattro di reclusione ed C 2000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110,
648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
e) cod. proc. pen.; deduce l’omessa motivazione in relazione alle doglianze

Zajsi Ilirjan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del
27/10/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Velletri sez. dist. di
Anzio del 25/6/2009, con la quale è stato condannato alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione ed C 3000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 648
cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e)
cod. proc. pen.; deduce l’omessa motivazione in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
In entrambi i ricorsi vengono proposte censure di merito che prospettano
una valutazione delle prove diversa e più favorevole ai ricorrenti rispetto a quella
accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; segnatamente dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità degli imputati in ordine ai fatti loro ascritti. Così con
riferimento alla posizione de Zajsi Artur ed in relazione al possesso degli oggetti
di provenienza furtiva, la Corte territoriale dà atto delle attività dallo stesso
poste in essere, unitamente al fratello, di raccolta di beni da destinare al mercato
albanese ed in particolare dell’attuale frequentazione dell’abitazione
dell’abitazione ove venivano rinvenuti gli oggetti di provenienza delittuosa;
quanto al ricorso del Zajsi Ilirjan ugualmente la sentenza impugnata dà atto, con
argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, come lo stesso non sia
meritevole della concessione delle attenuanti generiche, a ciò ostandovi la non
occasionalità della condotta, che è stata, invece, preordinata, durevole ed idonea
a cagionare danni consistenti alle persone offese.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

mosse con l’atto di appello.

Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide,
vanno dichiarate inammissibili entrambe le impugnazioni proposte; ne consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1000,00 ciascuno.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 cia uno in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 19 marzo 2013

P.Q.M.

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