Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27412 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27412 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATANZARO CRISTIAN N. IL 15/01/1988
avverso la sentenza n. 2962/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;

Data Udienza: 19/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso Catanzaro Cristian avverso la sentenza del 18/6/2015,
con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato quella di condanna
pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 3/3/2014 per il delitto di evasione
aggravato dalla recidiva infraquinquennale.

mancata valutazione delle già concesse attenuanti generiche come prevalenti
sulla recidiva, rilevando che la Corte avrebbe dovuto tener conto di tutti gli
elementi indicati dall’imputato, non potendo fondare il giudizio sulla sola
indicazione delle ragioni ostative, ma dovendo valutare i parametri di cui all’art.
133 cod. pen., atteso che il ricorrente aveva ammesso i fatti.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato.
Infatti la Corte territoriale, nel negare la prevalenza delle attenuanti
generiche, ha ampiamente argomentato in ordine al rilievo dei numerosi
precedenti penali, indicativi di pericolosità e inclinazione al reato in vari settori, e
osservato che la confessione invocata dalla difesa non aveva rilievo in quanto
l’imputato era stato sorpreso sulla pubblica via in prossimità della propria
abitazione mentre conversava con un conoscente, aggiungendo che la futile
spiegazione fornita circa l’intento di dare una sigaretta ad un conoscente non
avrebbe potuto valere ad attenuare il reato commesso.
Si tratta di valutazione immune da vizi logici e in sintonia con il principio per
cui il giudizio di comparazione si fonda sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
e sugli elementi reputati in concreto significativi, fermo restando che è deducibile
vizio di legittimità solo quando la valutazione sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (Cass. Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, rv.
229298).

3. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di euro
2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 19/05/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA