Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2740 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2740 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIRGUTTO GIANCARLO NICCOLO’ N. IL 24/08/1990
avverso la sentenza n. 4834/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Q-;£1–

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna riconosceva la continuazione tra la rapina
sottoposta al suo giudizio ed altri reati giudicati con sentenze passate in
giudicato; il fatto più grave veniva individuato nella rapina in giudizio in relazione
alle modalità del fatto (ovvero al fatto che la rapina era stata consumata con
armi, da più persone travisate e riunite).

imputato che deduceva violazione di legge in quanto, nell’individuazione del
reato più grave non era stato considerato il reato giudicato dal Tribunale di
Verona, in relazione al quale, contrariamente a quello in giudizio, non erano
state concesse le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La doglianza proposta è inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato
la censura si presenta aspecifica in quanto il ricorrente non allega la sentenza
che infligge la pena ritenuta più grave nella sua prospettiva: il che produce una
violazione del principio di autosufficienza del ricorso, traducendosi in un difetto
di specificità dello stesso.
Sotto diverso profilo la doglianza proposta non tiene conto dell’orientamento,
che il collegio condivide, secondo cui circa l’individuazione del reato più grave in
caso di continuazione «non è revocabile in dubbio che allorché si tratti di più fatti
tutti sub iudice, cioè sentenziati contemporaneamente dal medesimo giudice, la
violazione più grave debba essere individuata in astratto in base alla pena
edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole
circostanze in cuí la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di
comparazione fra di esse (Cass. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc.
Ciabotti e altro, Rv. 255347).A tale regola non soggiace invece il caso in cui si
tratti dì reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione al quale, giusta
il chiaro disposto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., “si considera violazione
più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per
alcuni dei reati si è proceduto con giudizio abbreviato”.
Nell’ipotesi – che appunto ricorre nel caso specie – in cui si tratti di fatti in parte
decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice necessità
di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da
giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore
2

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dello

gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di merito
confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già sentenziati in
via definitiva, per altro verso, la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio
vaglio (Cass. sez. 6 n. 36402 del 4.6.2015, Rv 264582)
Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte
territoriale riteneva più grave il reato giudicando rispetto a quelli già oggetto di
pronunce passate in giudicato. La valutazione veniva effettuata tenendo in
considerazione le modalità del fatto ritenute di maggiore gravità rispetto a

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2015

L’estensore

Il Presidente

quelle che caratterizzavano i reati già giudicati (zyste.

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