Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 274 del 27/03/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 274 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ZECCA GAETANINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) HSIKOU EL HABIB N. IL 01/01/1968
avverso la sentenza n. 1273/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2012 la relazione fatta dal
Co • •
ETANINO ZE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
nclusoyer

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/03/2012

Sezione IV Penale
UDIENZA PUBBLICA DEL 27 Marzo 2012
N. 7 FISIKOU 73 IDR
Relatore Zecca

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria
Giuseppina Fodaroni che ha concluso per la inammissibilità del
ricorso.

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del
Gup di Ravenna che aveva ritenuto HSIKOU EL HABIB
responsabile del delitto di cui agli artt. 110 e 73 co 1 bis lett a)
DPR 309/90 come novellato da I. 49/2006 per la detenzione con
destinazione ad uso non esclusivamente personale di gr 316,53
di stupefacente del tipo cocaina
( principio assoluto gr
242,149pari al 79,5 °A) di purezza ) e ritenuta l’aggravante di
cui all’art. 73 co. VI DPR 309/90 ( fatto commesso in tre
persone) lo aveva condannato in abbreviato, alla pena di anni 4
di reclusione ed C 18.000,00 di multa (oltre le pene accessorie
di legge) concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante e considerata la riduzione per il rito.
L’imputato Hsikou ha proposto ricorso per cassazione per
ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra
menzionato.
Parte ricorrente denunzia
1) illogicità e carenza di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche
rispetto alla aggravante contestata
2) illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento
della istanza di unificazione dei fatti nel vincolo della
continuazione a fronte della certa esistenza di un medesimo
disegno criminoso, della quasi contestualità dei fatti e della
irrilevanza della diversità merceologica delle sostanze trattate
nei due episodi;
3) assenza di motivazione circa la quantificazione della pena.
All’udienza pubblica del 27 Marzo 2012 il ricorso è stato deciso
con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente, in un primo momento apparso inconsapevole del
trasporto della sostanza stupefacente, era poi risultato, secondo
2

RITENUTO IN FATTO

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 Marzo 2012

Gaetanino Zecca

le due conformi decisioni di merito, l’organizzatore del viaggio
di trasferimento della sostanza per il quale aveva anche pattuito
un compenso. La Corte di Appello ha così rigettato le censure
attinenti alla mancata affermazione della prevalenza delle
generiche, e alla richiesta di unificazione sotto il vincolo della
continuazione del fatto contestato ad altro diverso ( detenzione
di hashish in concorso con persone diverse da quelle coinvolte
nel presente procedimento e in diverso contesto relazionale
organizzativo) separatamente giudicato ed esitato in sentenza
ex art. 444 cpp.
La motivazione è compiuta e logicamente cristallina.
Il primo motivo di censura è infondato a fronte del testo della
motivazione impugnata. Lo scarto tra soluzione decisoria
auspicata dall’imputato e soluzione adottata dalla sentenza
impugnata non è di per sé indice di illogicità e di vizi di
motivazione di quest’ultima.
Anche il secondo motivo nega la esistenza di ragioni che la
motivazione, viceversa,
sviluppa compiutamente fino ad
affermare la diversità del disegno criminoso a fronte dello
smantellamento di una prima organizzazione e alla
ricostituzione di un nuovo e diverso contesto criminoso.
Il terzo motivo è egualmente infondato a fronte della
motivazione implicita contenuta nella valutazione della
benevolenza
del
primo
giudice
nella
complessiva
determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

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