Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 274 del 07/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 274 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANZITTA SABATINO n. 9/2/1957
avverso l’ordinanza n. 777/2012 del 15/2/2013 della CORTE DI APPELLO DI
SALERNO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
LUIGI RIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Salerno con ordinanza del 15 febbraio 2013 dichiarava
l’inammissibilità della richiesta di revisione proposta da Panzitta Sabatino
avverso la sentenza emessa n.584/10 della Corte di Appello di Catanzaro che lo
condannava per il reato di calunnia sul presupposto del contrasto di giudicati e
della presenza di nuove prove osservando che, quanto al contrasto di giudicati,
lo stesso non era configurabile poiché alla sentenza impugnata si
contrapponevano due decreti di archiviazione, provvedimenti quindi che neanche
in astratto risultano idonei ad integrare contrasto rispetto alla sentenza di
merito; e che le prove proposte non sono nè nuove nè pertinenti, consistendo in
un caso in una consulenza tecnica comunque valutata dalla Corte d’Appello che
rigettava la richiesta di acquisirla e nell’altro in informazioni su un permesso di
costruire rilasciato anni addietro ma che era, di fatto, irrilevante al fine
dell’oggetto del giudizio.
Data Udienza: 07/11/2013
Avverso tale provvedimento propone ricorso Panzitta Sabatino deducendo
“di essere venuto a conoscenza di ulteriori atti che cristallizzarono la mia totale
estraneità a quanto mi è stato addebitato con condanna” svolgendo valutazioni
sul merito della vicenda.
Il Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta osserva
che il ricorso torna sui medesimi temi già proposti alla Corte di Appello senza
evidenziare vizi della ordinanza impugnata deducibili in cassazione ed
affrontando, invece, temi di merito; chiede perciò la declaratoria di
Il ricorrente ha depositato diverse memorie a sostegno delle proprie ragioni,
contrastando gli argomenti del Procuratore Generale. Hanno depositato memorie
anche le parti civili del procedimento originario, chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono in larga parte generici ed eccentrici rispetto al tema del
procedimento e sono manifestamente infondati per la parte direttamente
riferibile alle questioni già poste alla Corte di appello di Salerno limitandosi a
riproporre i medesimi argomenti sui quali la Corte di merito ha adeguatamente
risposto con argomentazioni con le quali il ricorso neanche si confronta.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta adeguata la sanzione
pecuniaria determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso il 7 novembre 2013
Il qonsiglire estensore
il Presidente
inammissibilità.