Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2738 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2738 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASTASIA ANTONIO N. IL 06/08/1941

kmece.uk• c

avverso la sentenza n. 910/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza
emessa il 25/02/2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Taranto, in data 21/05/2012 – appellata da Antonio Nastasia, imputato del reato
di cui all’art. 2, comma 1 bis, L. 638/1983 (come contestato in atti; in relazione
all’omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte dal
Gennaio 2005 al Luglio 2005) – dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell’imputato per prescrizione, in relazione alle retribuzioni corrisposte nei mesi

restanti mesi sino a Luglio 2005, in quella di mesi tre di reclusione ed C 600,00
di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla misura
della pena.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque infondate. La
Corte Territoriale ha congruamente motivato sui punti oggetto di impugnazione,
mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2°
grado pagg. 3 – 6).

4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione dei reati relativa alle restanti condotte omissive attinenti ai mesi
di Marzo – Luglio 2005; prescrizione maturata nel periodo di tempo che va dal
16/03/2013 al 16/07/2013, epoca successiva alla sentenza impugnata emessa il
25/02/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428 del 02/06/2005].
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Antonio
Nastasia con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

D E- 1’0 051 tATA

II

residente

di Gennaio, Febbraio 2005; indi determinava la pena per fatti commessi nei

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