Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2737 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2737 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pompeo Elio, nato a Napoli il 12.5.83
De Luca Claudio, nato a Napoli il 13.10.85
imputati artt. 171 ter L. 633/41 e 648 c.p.
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, ai ricorrenti è stata applicata la pena di anni uno mesi
tre di reclusione e 400 C di multa, ciascuno, in ordine ai reati di cui agli artt. 171 ter L.
633/41 e 648 c.p..
Le presenti impugnazioni censurano il fatto che il giudice non abbia motivato in modo
logico né dato conto della mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
I ricorsi sono manifestamente infondati e, quindi inammissibili.
A prescindere dalla loro assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé
sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla
pena “esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione”
(da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione

Data Udienza: 06/12/2013

sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la
ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C.
la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che
ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della
sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129.
Diversamente, (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella
motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita
motivazione” a riguardo.
Nella specie, peraltro, a dispetto di quanto dedotto e della, consentita, sinteticità della
motivazione, il giudice è stato molto chiaro e dettagliato nell’illustrare le ragioni del mancato
proscioglimento ricordando come gli imputati, fossero stati sorpresi mentre predisponevano,
all’interno dell’androne di un palazzo, un banchetto per la vendita di un rilevante numero di
CD musicali (oltre 3000) e di DVD contenenti films (oltre 2000) palesemente contraffatti e privi del
marchio SIAE.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

Il

sidente

(risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 — e ribadita anche di recente — sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

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