Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27349 del 18/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27349 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONANNO FRANCO N. IL 10/01/1977
avverso la sentenza n. 2521/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 18/05/2016

Motivi della decisione
Bonanno Franco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Napoli del 10.06.2015, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.11.2014, in
relazione al reato di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990.
La parte denuncia il vizio motivazionale, in riferimento all’affermazione di
responsabilità.

Si osserva che il ricorrente non propone alcun motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata.
L’esponente, invero, si limita a formulare doglianze del tutto aspecifiche, dolendosi
genericamente ed assertivamente del mancato accoglimento dei motivi di appello,
senza soffermarsi altrimenti sul concreto contenuto motivazionale del
provvedimento gravato.
Deve, allora, rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non
contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre
a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010,
dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 18 maggio 2016.

Il ricorso è inammissibile.

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