Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2734 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2734 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASTORE RAFFAELE N. IL 06/03/1952
avverso la sentenza n. 1692/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

4

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa 1’11/02/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 09/11/2010,
appellata da Raffaele Pastore, imputato dei reati di cui agli artt. 44 lett. b); 64,
65 d.P.R. 380/2001 (come contestati in atti) e condannato alla pena di mesi tre
di arresto ed C 9.000,00 di ammenda; pena sospesa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. pen. in relazione alla
sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla prescrizione dei
reati.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché non pertinenti alle
ragioni poste a base della decisione impugnata. Sono, altresì, infondate perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito
(vedi sentenza 2° grado pagg. 2 – 3).

4.11 termine massimo di prescrizione – anni cinque in relazione a fatti
commessi sino al 19/12/2008 – non è ancora maturato.

5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Raffaele
Pastore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il P

sidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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