Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27337 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27337 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FROCIONE EMILIANO (RINUNCIANTE) N. IL 25/05/1977
avverso l’ordinanza n. 3501/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
03/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
le /sentite le conclusioni del PG Dott. N S’e? b \S, CALAS-t-

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Uditi difen Avv.;

Data Udienza: 05/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, provvedendo
sull’appello ex art. 310 cod. pen. pen. proposto da Frocione Emiliano avverso
quella del G.I.P. del Tribunale di Frosinone di rigetto dell’istanza di sostituzione
della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, confermava il
provvedimento impugnato. Frocione è detenuto per l’omicidio della moglie
Agostinelli Sandra e per i pregressi maltrattamenti ai suoi danni.

cronica da cui l’imputato è affetto e da altri sintomi che rendevano le condizioni
di salute incompatibili con lo stato detentivo; il G.I.P., sulla base della perizia
medico legale disposta ai sensi dell’art. 299 comma 4 ter cod. proc. pen., aveva
osservato che l’epilessia era in trattamento con opportuna terapia e non aveva
dato manifestazione di sé durante la detenzione, mentre la sindrome ansiosodepressiva poteva essere adeguatamente fronteggiata.

Secondo il Tribunale, le condizioni di salute dell’indagato erano compatibili
con il regime carcerario: l’epilessia era adeguatamente trattata, così come le
restanti patologie, cosicché la situazione era di compenso.
La richiesta non poteva essere accolta nemmeno sulla base di attenuate
esigenze cautelari: la consulenza svolta sul corpo della vittima aveva dimostrato
la ferocia e l’accanimento dell’indagato (la donna era stata colpita con oggetti
contundenti, strangolata e ferita da 17 coltellate), cosicché gli arresti domiciliari
presso l’abitazione della zia non era misura idonea a scongiurare le esigenze
cautelari, avendo l’indagato dimostrato di non essere in grado di controllare la
sua indole particolarmente violenta.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Frocione Emiliano, deducendo

violazione dell’art. 275 comma 4 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La principale censura difensiva riguardava l’inidoneità della perizia disposta
dal G.I.P. a fornire risposte esaurienti e tranquillizzanti in ordine alle effettive
condizioni di salute del ricorrente. Il Tribunale aveva ignorato la consulenza di
parte depositata dalla difesa che sosteneva l’infermità mentale di Frocione per un
grave deficit mentale: ma il G.I.P. aveva incaricato un medico legale, cosicché gli
aspetti neurologici e psichiatrici erano stati oggetto di un approfondimento
marginale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2

L’istanza di sostituzione della misura cautelare si basava sull’epilessia

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con memoria depositata il 4/6/2015, i difensori del ricorrente dichiarano
di rinunziare all’impugnazione, riferendo che il G.I.P. del Tribunale di Frosinone
aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli
arresti dorniciliari presso una casa di cura.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta

afflittiva in precedenza non concessa dal Giudice.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 5 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

carenza di interesse, avendo il ricorrente ottenuto la misura cautelare meno

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