Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27336 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27336 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIARRATANA MICHELE N. IL 29/09/1974
avverso l’ordinanza n. 499/2014 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 11/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt GIACOMO ROCCHI;
1ttientite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor v

Data Udienza: 05/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta
respingeva la richiesta di riesame proposta da Giarratana Michele avverso quella
di applicazione della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 2,
4 e 7 legge 895 del 1967, contestato per avere detenuto e portato, in concorso
con Porcello Maurizio e Macaluso Salvatore un fucile cal. 16 con relativo
munizionamento, nonché per il delitto di ricettazione della stessa arma, di

Il fucile era stato rinvenuto nel corso di una perquisizione nell’abitazione di
Di Prima Salvatore, nonno di Macaluso Salvatore. I Carabinieri erano giunti al
rinvenimento in forza di intercettazioni telefoniche svolte nei giorni precedenti, in
cui Macaluso era stato ascoltato conversare con Faulisí Salvatore, i due
concordare il prezzo di euro 300,00 per il fucile e poi fare riferimento alla
consegna della merce e all’occultamento del fucile; Macaluso aveva avuto
colloqui telefonici anche con Porcello Maurizio, intenzionato ad utilizzare l’arma e
impegnatosi a procurarsi le munizioni.
Una intercettazione successiva alla perquisizione sembrava indicare che
Giarratana fosse a conoscenza della presenza del fucile (egli aveva chiesto a
Macaluso se i Carabinieri lo avessero trovato).

Negli interrogatori successivi al sequestro, Macaluso aveva ammesso di
avere acquistato il fucile su incarico di Porcello Maurizio e Faulisi di averlo
venduto a Macaluso; Faulisi, tuttavia, aveva aggiunto che l’arma gli era stata
consegnata proprio da Giarratana; Scalzo Raimondo, infine, aveva confermato la
circostanza della consegna del fucile (nascosto in un sacco) da Faulisi a
Macaluso.
Nell’interrogatorio di garanzia, Giarratana aveva confermato di conoscere
Porcello e Macaluso, aggiungendo di avere loro presentato Faulisi Salvatore;
aveva sostenuto, però, di essere del tutto estraneo alla compravendita del fucile,
dichiarando di avere conosciuto l’intenzione di Porcello Maurizio di sparare al
maresciallo Manna della Stazione Carabinieri di Resuttano e di avere avvisato del
pericolo i carabinieri (circostanza, quest’ultima, riscontrata da numerose
annotazioni di servizio del Manna, l’ultima delle quali risalente al 23/10/2014;
agli atti emergono numerosi controlli dei Carabinieri nei confronti di Porcello e
Macaluso per vari reati e nelle conversazioni intercettate vi erano diversi
riferimenti al Maresciallo Manna); Giarratana aveva sostenuto che Porcello
voleva sparare anche a lui per un debito insoluto, circostanza di cui aveva
avvisato i Carabinieri (anche quest’ultima circostanza era confermata da

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provenienza furtiva.

un’annotazione di servizio di Manna).

Secondo il Tribunale sussistevano gravi indizi del coinvolgimento di
Giarratana nella detenzione e porto dell’arma: egli conosceva le attività criminali
di Porcello e Macaluso e condivideva i loro propositi criminosi; i contatti con le
forze dell’ordine integravano un comportamento ambiguo che poteva essere
motivato dall’intenzione di prefigurare una linea difensiva in relazione ai gravi
fatti che i correi volevano realizzare; la telefonata del 6/11/2014, nella quale

dell’arma, era ritenuta molto significativa, dimostrando che i rapporti con gli altri
indagati erano stati mantenuti (contrariamente a quanto sostenuto da
Giarratana); a carico di Giarratana stavano, poi, le dichiarazioni accusatorie di
Faulisi e la circostanza della sua partecipazione all’attività del gruppo volta al
reperimento di armi.
Sussistevano sia il pericolo di reiterazione del reato, sia quello di fuga, alla
luce della facilità di reperimento di documenti falsi da parte dell’indagato e
dell’intenzione manifestata in una telefonata di andare via (l’indagato aveva
chiarito che egli ipotizzava di emigrare in Germania per trovare lavoro). Secondo
il Tribunale, unica misura adeguata era quella più grave.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Michele Giarratana, deducendo
violazione dell’art. 273 cod. proc. pen..
L’ordinanza aveva tratto la sussistenza dei gravi indizi dalle dichiarazioni di
Faulisi Salvatore: ma si trattava di coindagato la cui attendibilità non era stata
valutata e che aveva reso una dichiarazione inverosimile; in effetti, da una parte
Faulisi – come dallo stesso ammesso – era mosso da rancore nei confronti di
Giarratana per la mancata restituzione di una somma ingente, dall’altra era
inverosimile che Giarratana – che era in costante contatto con Macaluso
Salvatore – cedesse il fucile a Faulisi perché questi, a sua volta, lo vendesse a
Macaluso; del resto, le intercettazioni dimostravano che, il giorno della
compravendita e della consegna dell’arma, Giarratana non era affatto presente o
coinvolto.
In realtà, Giarratana era a conoscenza del progetto criminoso di Porcello e
aveva avvisato Carabinieri e Polizia.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 274 cod. proc.
pen. e vizio di motivazione.
La difesa aveva dimostrato che Giarratana non aveva alcuna intenzione di
fuggire, ma piuttosto di emigrare in Germania dove vivono i suoi parenti; del

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Giarratana manifestava preoccupazione per la perquisizione e il sequestro

resto, non era fuggito benché fosse fissata un’udienza davanti al Tribunale di
Sorveglianza in relazione ad una condanna definitiva per una pena superiore a
due anni di reclusione.
I precedenti di Giarratana riguardavano solo reati contro il patrimonio e
risalivano al 2006; per di più, Macaluso e Faulisi erano stati posti agli arresti
domiciliari.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

1. Il ricorso è fondato e determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

L’ampia descrizione del quadro indiziario contenuta nell’ordinanza del
Tribunale del Riesame fa emergere la mancanza di prove

dirette

del

coinvolgimento di Giarratana Michele nella compravendita del fucile sequestrato,
sia dal lato del venditore (Faulisi) che di quello del compratore (Macaluso), sia,
infine, nel trasporto, consegna e occultamento dell’arma presso l’abitazione di Di
Prima Salvatore, nonno di Macaluso Salvatore.
In effetti – come emerge dall’esposizione svolta nell’ordinanza – non solo
Giarratana non compare nelle numerose telefonate del 3 e del 4/11/2014 in
occasione della consegna del fucile, ma non esiste nessuna conversazione
intercettata tra Faulisi Salvatore e Giarratana Michele che dimostri che il fucile
che Faulisi aveva venduto e consegnato a Macaluso gli era stato, a sua volta,
fornito da Giarratana; ancora: Macaluso Salvatore non indica come venditori del
fucile Faulisi e Giarratana, ma solo Faulisi.

Ciò premesso, la parte motivazionale dell’ordinanza impugnata (pagg. 12 e
13 dell’ordinanza) pone sullo stesso piano “le intervenute dichiarazioni
accusatorie del Faulisi” e “la evidente partecipazione (del Giarratana) alle attività
del gruppo volte al reperimento e all’occultamento delle armi”.
In realtà – poiché oggetto dell’accusa è esclusivamente la vendita e la
detenzione del fucile sequestrato e non una generica attività criminosa di quel
gruppo – pare chiaro che siano le dichiarazioni accusatorie di Faulisi Salvatore a
costituire il punto di avvio per valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza a carico di Giarratana perché, in mancanza di esse, il legame tra
una qualsiasi condotta di Giarratana e quell’arma pare essere totalmente
assente.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 192,
comma 3, cod. proc. pen., che trova attuazione anche in sede cautelare (art.
273, comma 1

bis cod. proc. pen.) e quindi accertare l’attendibilità del

dichiarante e l’esistenza di ulteriori elementi di riscontro.
Come affermato da questa Corte, nella valutazione della chiamata in correità
o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni,
deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva
delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso

e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente,
non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa
sequenza logico-temporale. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 – dep.
14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255145)

Come esattamente osserva il ricorrente, l’analisi della credibilità del
dichiarante Faulisi da parte del Tribunale è del tutto mancante nel
provvedimento impugnato: eppure nello stesso provvedimento impugnato
emergono tracce di una possibile conflittualità tra i due soggetti, dalle
dichiarazioni dello stesso Faulisi sulle somme sottratte da Giarratana al suocero
del dichiarante alle intercettazioni in cui Faulisi definisce Giarratana “inaffidabile”.
Anche la verifica dell’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di Faulisi pare
carente, non rispondendo il Tribunale all’obiezione della difesa in ordine allo
strano percorso che, secondo quelle dichiarazioni, quell’arma avrebbe fatto (da
Giarratana a Faulisi e da Faulisi a Macaluso, benché Giarratana e Macaluso
fossero in contatto), cosicché – come già ammesso dal G.I.P. – “gli esatti
contributi dei singoli indagati devono ancora essere definiti nei dettagli”.

D’altro canto, la motivazione non appare chiara nello spiegare in cosa
consistesse “la evidente partecipazione alle attività del gruppo volte al
reperimento ed occultamento delle armi” e per quale motivo i contatti con il
maresciallo Manna fossero “assolutamente inconferenti”, benché segnalassero
l’intenzione aggressiva da parte di Porcello che aveva trovato riscontro nelle
conversazioni intercettate.

In definitiva, l’ordinanza impugnata dovrà meglio approfondire la questione
dell’attendibilità e credibilità del coindagato Faulisi nelle sue dichiarazioni contro
il ricorrente e valutare se la conoscenza da parte di Giarratana della presenza del
fucile nel luogo dove era stato sequestrato (dato risultante da un’intercettazione)
sia valutabile come riscontro a tali dichiarazioni.

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passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Caltanissetta.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 5 giugno 2015

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