Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27333 del 05/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27333 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEN SLIMEN BILEL N. IL 05/05/1988
avverso l’ordinanza n. 562/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 10/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MO ICA BONI;
lette/sle conclusioni del PG Dott. -(fzh.,’
dee
-lkvQ
d-Jt/;As3-4Q___
.
luyartu
switm4,-eq 0,t.e CQ
“24;1-

Data Udienza: 05/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 10 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di Brescia
rigettava perché priva di fondamento l’istanza proposta da Bile! Ben Slimen, volta
ad ottenere la riabilitazione dalla condanna inflittagli con la sentenza del G.U.P.
presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia del 29/9/2006.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e

verifica all’avvenuta presentazione di alcune denunce a proprio carico senza
considerare i fatti relativi, integranti due ipotesi contravvenzionali contestate ai
sensi dell’art. 116 c.d.s., per le quali non era stata nemmeno esercitata l’azione
penale, la violazione dell’art. 13 comma 13, commessa per potersi ricongiungere
con la moglie cittadina italiana, un episodio nel quale si era verificato uno scambio
di persona in proprio danno ed, infine, altro episodio per il quale la querela, già
sporta dalla propria moglie, era stata rimessa da oltre due anni. Inoltre, non era
stata considerata la propria condotta regolare per essere egli stabilmente residente
in Italia con il proprio nucleo familiare.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 28 gennaio 2015 il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha chiesto annullarsi
con rinvio l’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Considerato in diritto

L’impugnazione è fondata e va dunque accolta.
1.L’ordinanza impugnata ha limitato la propria analisi alla constatazione
dell’esistenza di plurime denunce, sporte a carico del condannato istante per la
riabilitazione, per fatti risalenti agli anni 2011 e 2012, quindi successivi a quelli
oggetto della pronuncia di condanna, secondo quanto esposto nell’informativa della
Questura di Brescia; da tali presupposti ha dedotto che il condannato non aveva
tenuto costante ed effettiva condotta regolare ed improntato il proprio stile di vita
al rispetto della legalità.
1.1 in tal modo ha preso atto delle denunce sporte, limitandosi però al mero
dato formale della loro presentazione, ma non ne ha preso in esame, né il
contenuto, né la probabile fondatezza dei fatti in esse rassegnati e non ha
nemmeno verificato se dalle stesse fossero scaturiti altrettanti procedimenti penali
pendenti.
1.2 In ogni caso, questo Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento più
recente, espresso da questa Corte, secondo il quale, in ossequio al principio
1

vizio di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza aveva limitato la propria

costituzionale di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce o la
sola pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante per fatti successivi a
quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la domanda non sono in
sé sufficienti, in assenza di altri elementi negativi, a giustificare il diniego della
riabilitazione (Cass., sez. 1, nr. 3906 del 23/10/1991, Crivelli, rv. 189019; sez. 1,
nr. 5768 del 15/11/1995, PG in proc. Alagna, rv. 203436; sez. 1, nr. 33420 del
12/7/2001, Occhipinti, rv. 219659; sez. 1, n. 22374 del 8/05/2009, Bettini, rv.
244131; sez. 1, n. 6528 del 01/02/2012, Di Vincenzo, rv. 252081).

Tribunale di sorveglianza l’esistenza, a carico del soggetto istante, di una
comunicazione di notizia di reato per fatti avvenuti dopo il delitto, la cui condanna
sia oggetto dell’istanza di riabilitazione, in difetto di una decisione irrevocabile che
abbia accertato la responsabilità o comunque la effettiva verificazione del relativo
fatto illecito, non costituisce di per sè un idoneo elemento su cui fondare il diniego
del beneficio in assenza di un apprezzamento in concreto della condotta segnalata,
della veridicità dell’accusa e del suo fondamento fattuale.
Ne discende che il provvedimento impugnato è affetto dal denunciato vizio di
violazione di legge e va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia
per il rinnovato esame dell’istanza, che dovrà tener conto dei superiori principi.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2015.

Pertanto, l’informazione redatta dalla polizia giudiziaria che segnali al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA