Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27331 del 04/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27331 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO ROBERTO N. IL 30/03/1964
avverso l’ordinanza n. 47/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
REGGIO CALABRIA, del 13/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICArsctr Ii4„
1~/sentite le conclusioni del PG Dott. da._

Uditi difensor Avv

Data Udienza: 04/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 13 novembre 2013 la Corte di Assise d’Appello di Reggio
Calabria, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, per quanto qui rileva, rigettava
per carenza dei presupposti di legge l’istanza del condannato Roberto Pagano di applicazione
della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nella domanda.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’anzidetto condannato a

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale; la Corte di Assise di Appello nel
respingere l’istanza proposta ha omesso di prendere in considerazione il disposto della legge
penale e ha tenuto conto del solo dato della distanza temporale nella commissione dei singoli
reati senza prendere in esame quanto affermato dalla Corte di Assise di Cosenza del 9/6/1997
nel procedimento c.d. Garden nei confronti di soggetti in origine coimputati del Pagano, nei
confronti del quale era stata emessa sentenza d’incompetenza funzionale per avere egli agito
in un periodo in cui era ancora minore d’età, circostanza che aveva determinato la
sottoposizione a separato procedimento. Per contro, la predetta Corte di Assise aveva in sede
di cognizione riconosciuto a favore dei coimputati la continuazione tra gli omicidi, due
consumati ed uno tentato, giudicati, considerati quali reati fine ed unificati con quello mezzo di
associazione a delinquere di stampo mafioso. Il giudice dell’esecuzione, in forza di tali
statuizioni, aventi refluenza anche per la posizione del Pagano, ancorchè separatamente
processato, avrebbe dovuto quanto meno unificare per continuazione i reati oggetto di
accertamento nelle sentenze sub 5) e 6) dell’istanza.
Inoltre, l’ordinanza era affetta da manifesta illogicità di motivazione laddove aveva
escluso che i reati di estorsione, giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Cosenza del
5/4/1997, fossero unificabili perché commessi nell’ambito dell’appartenenza del Pagano a
gruppi criminosi diversi il che aveva indotta a negare che egli sin dal 1981 avesse
programmato di realizzare un’estorsione gestita dal sodalizio avversario. In tal modo ha
ignorato quanto stabilito dalla Corte di Assise di Cosenza con la sentenza 9/6/1997 nella quale
si era dato atto che Pino Francesco e Perna Francesco dopo avere costituito due associazioni in
lotta tra loro verso gli anni ottanta si erano organizzati in un’unica organizzazione, cosa
contestata anche nei capi d’imputazione, sicchè è ben possibile che i fatti estorsivi, commessi
durante l’appartenenza a Indrine diverse siano considerati quali reati mezzo dell’unico reato
fine di associazione a delinquere di stampo mafioso.
b) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nell’istanza originaria
erano stati indicati reati da unificare tra loro, giudicati con sei diverse pronunce di condanna,
ma la Corte di merito aveva preso in esame soltanto quelli oggetto delle prime cinque
sentenze, omettendo completamente di tenere conto della sesta, resa dalla Corte di Assise di
Appello di Reggio Calabria in data 23/4/2009 dopo l’annullamento con rinvio dalla Corter i
Cassazione, incorrendo in un errore che ha compromesso l’intera decisione.
., (

mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dr. U. de Augustinis, ha depositato
requisitoria scritta, con la quale ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio,
condividendo i motivi di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

difetto dell’identità del contesto territoriale e temporale di commissione dei reati, tale da
escludere l’esistenza a monte di un medesimo intento criminoso. Ha quindi analizzato
partitamente le singole fattispecie nelle rispettive e diverse caratteristiche fattuali e ha escluso
la possibilità di ricondurli ad unitaria progettazione anche in riferimento alle emergenze
probatorie ed alle decisioni assunte in sede di cognizione nell’ambito del procedimento c.d.
Garden, trattato dalla Corte di Assise di Cosenza del 13/3/1999. Ha quindi aggiunto che
l’istante non aveva prospettato precise circostanze di valore univoco in grado di superare il
dato della distanza temporale, del diverso luogo di commissione e della non omogeneità delle
violazioni ascrittegli, che rappresentano soltanto un’attività esecutiva di una generica
inclinazione a delinquere, indotta da spinte estemporanee ed occasionali.
1.1 A fronte di tale percorso motivazionale è preliminare e dirimente rilevare che, come
fondatamente dedotto in ricorso, l’istante nella sua domanda aveva indicato reati oggetto di
accertamento in sei distinte sentenze di condanna, che il provvedimento in esame non ha
riportato in modo fedele nemmeno nelle sue premesse, avendo omesso di indicare quelli
giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 23/4/2009,
irrevocabile il 19/1/2011, che il ricorrente aveva inizialmente indicato in modo errato come
resa dalla Corte di Assise di Appello di Cosenza, che poi, nell’esporre gli elementi a fondamento
della richiesta, aveva riportato in modo corretto, illustrandone anche il contenuto decisorio e i
profili di collegamento con gli altri reati per i quali aveva riportato condanna.
1.2 D giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto di tale ultima e sesta pronuncia,
nemmeno al fine di un accoglimento parziale della domanda, avendo in tal modo condotto
un’analisi parziale ed incompleta dei dati rassegnati dall’interessato ed offerto una motivazione
altrettanto carente, che compromette la tenuta logica dell’intero procedimento valutativo e
degli esiti raggiunti.
2. Deve poi rilevarsi la fondatezza anche del primo motivo di gravame. L’ordinanza in
verifica non ha dato prova di avere attentamente considerato gli accertamenti condotti in sede
di cognizione laddove la continuazione era stata riconosciuta a favore dei coimputati,
separatamente giudicati, anche in ordine a delitti tra loro eterogenei. Ed stato già affermato da
questa Corte con orientamento condivisibile che “Il giudice dell’esecuzione, investito da
richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento d
vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguard

1.La Corte di merito ha ritenuto di dover respingere la richiesta del condannato per il

episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i
fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in
proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice
dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di
specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a
quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli
altri, al delineato disegno” (Cass. sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, rv. 219529; sez. 1,

rv. 258227).
Da tale principio discende che, sebbene al pregresso

provvedimento che abbia

riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con
riferimento alla deliberazione sull’istanza ex art. 671 cod.proc.pen., proposta dal condannato,
anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del “petitum”, lo stesso non può
tuttavia essere totalmente ignorato dal giudice dell’esecuzione, che, sia pure in piena libertà di
giudizio, con tale precedente valutazione è tenuto comunque a confrontarsi, salvo
discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e
giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento.
Nel caso in esame l’esposizione delle ragioni giustificative del diverso trattamento del
Pagano rispetto a quanto riservato ai coimputati non è chiara ed esaustiva anche in riferimento
alla possibilità di un accoglimento soltanto parziale della sua domanda quanto ai reati di più
ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo contesto spaziale.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si impone, dunque, l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito, esame dell’istanza da condursi
alla luce dei rilievi sopra formulati.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di
Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.

n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, rv. 252781; sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA