Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27330 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27330 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLUCCIO PAOLO N. IL 14/08/1983
avverso l’ordinanza n. 175/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
13/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere pott. MONICA BONI;
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Uditi difensor

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Data Udienza: 04/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 13 febbraio 2014 la Corte d’Appello di Palermo, pronunciando
in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza del condannato Paolo
Castelluccio riconosceva in sede esecutiva il vincolo di continuazione tra i fatti di reato da lui
commessi e giudicati con due sentenze della stessa Corte di Appello, emesse nelle date del
21/2/2011 e del 9/2/2012, e rideterminava la pena unica complessiva in anni nove di

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’anzidetto condannato a
mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell’art. 81
cpv. cod. pen. e dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in ordine al calcolo della pena stabilita
per il reato continuato; la Corte di Appello non ha giustificato la congruità dell’aumento
previsto per il reato satellite, individuato in misura prossima a quella stabilita in sede di
cognizione, e non ha fatto riferimento, nè alla gravità o meno dell’illecito, né ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. e nemmeno ha considerato la reale capacità a delinquere del reo.
b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell’art. 81
cpv. cod. pen. e dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in ordine al calcolo della pena stabilita
per il reato continuato; l’ordinanza impugnata non aveva applicato all’aumento di pena per il
reato satellite la riduzione di un terzo prescritta in relazione alla celebrazione del relativo
giudizio nelle forme del rito abbreviato.
c) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell’art. 81
cpv. cod. pen. e dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché dell’art. 63 cod pen. comma 4;
la Corte di Appello in riferimento al reato ritenuto più grave ha applicato un primo aumento per
l’ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 L. nr. 203/1991 ed un ulteriore aumento per
la circostanza aggravante di cui all’art. 629 cod. pen. in violazione del disposto dell’art. 63 cod.
pen., comma 4, per effetto del quale, quando concorrano più circostanze aggravanti ad effetto
speciale, si deve applicare la pena stabilita per la circostanza più grave, ulteriormente
aumentata di un terzo per tutte le circostanze unitariamente considerate.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dr. Pasquale Fimiani, ha depositato
requisitoria scritta, con la quale ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio,
condividendo i motivi di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati.
1.La Corte di merito ha ritenuto di poter accogliere la richiesta del condannato e,
considerato di maggiore gravità il delitto di estorsione aggravata, giudicato con la sentenza
della stessa Corte del 9/2/2012, irrevocabile il 28/5/2013, ha applicato sulla pena da ques

reclusione ed euro 2.500,00 di multa.

4
..è

stabilita l’aumento di anni due di reclusione e di euro 900,00 di multa per il delitto di
intestazione fittizia aggravata, giudicato con la sentenza della Corte di Appello di Palermo del
21/2/2011.
1.1 In primo luogo, deve escludersi che il provvedimento in verifica sia affetto dai vizi
denunciati in riferimento all’individuazione del reato più grave, dal momento che come tale ha
preso in considerazione quello che in concreto in sede di cognizione è stato punito più
severamente, secondo quanto prescritto dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.. Ha dunque

“Il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine
a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell’individuazione della
violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta
in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun
caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una
diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite” (Cass. sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014,
Fall, rv. 260903; sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, rv. 261089; sez. 1, n. 46905 del
10/11/2009, Castorina, rv. 245684; sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, rv. 242660)
Tanto consente di escludere la fondatezza del terzo motivo d’impugnazione, fondato
sull’asserita violazione del disposto dell’art. 63 cod. pen., comma 4, dal momento che la Corte
distrettuale ha puntualmente rispettato il giudicato ed il vincolo derivatone quanto
all’individuazione del reato più grave ed alla misura della pena per esso stabilita, senza sia più
consentito in sede esecutiva lamentare la violazione di criteri disciplinanti il concorso di
circostanze ed il temperamento previsto ai contestuali incrementi della pena base, questione
che avrebbe dovuto essere sollevata mediante proposizione di ricorso per cassazione avverso
la sentenza di condanna.
2. Sono, invece, fondate le restanti censure; nel rideterminare l’aumento di pena per il
reato-satellite, la Corte distrettuale non ha indicato alcuna giustificazione, ancorata alle
caratteristiche oggettive del fatto o a quelle soggettive legate alla personalità del suo autore,
circa la quantificazione della sanzione così individuata, esponendo soluzione che risulta
apodittica ed autoreferenziale e che non dà conto delle ragioni della decisione assunta. Con ciò
non si vuole certamente comprimere la libertà di apprezzamento di tutti gli aspetti fattuali del
caso, che il giudice di merito, anche in fase di esecuzione, è deputato in via esclusiva e
discrezionale ad individuare ed a valutare; di deve soltanto ribadire che rispetto a tale
operazione egli ha l’obbligo di illustrare in modo compiuto e comprensibile i motivi che hanno
condotto a quella scelta.
2.1 Sotto diverso profilo, non risulta poi che si sia tenuto nel debito conto che il reato
satellite di intestazione fittizia era stato accertato nell’ambito di un procedimento celebrato col
rito abbreviato e che, nel quantificare l’aumento sulla pena base per il reato più grave, si sia
applicata la riduzione di un terzo, beneficio che, acquisito in sede di cognizione, si mantien e

offerto corretta applicazione al principio di diritto, espresso da questa Corte, secondo il quale

si ha diritto di vedere applicato anche in sede esecutiva. Di tale operazione aritmetica non vi è
alcun cenno nella motivazione del provvedimento in esame.
2.2 Si è al riguardo affermato da parte di questa Corte, che “in tema di continuazione,
qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento
di pena inflitto ex art. 81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 c.p.p.”
(Cass. sez. 5, nr. 11874 del 6/10/2000, Ruggiero, rv. 218574; sez. 1, nr. 15409 del
17/2/2004, Pennisi, rv. 227929; sez. 1, nr. 40448 del 2/10/2007, Valentino, rv. 238049; sez.

rv. 262888).
Per le considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di
Appello di Palermo per nuovo esame dell’istanza per carenza di motivazione sotto entrambi i
profili della quantificazione dell’aumento di pena per il reato satellite e per il chiarimento
sull’eventuale applicazione delle diminuente per il rito alternativo.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente agli aumenti di pena ex cpv. dell’art. 81
c.p. e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.

1, nr. 5480 del 13/01/2010, Perrone, rv. 245915; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale,

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