Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27329 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27329 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
NDOJ ALTIN N. IL 07/07/1984
avverso l’ordinanza n. 2655/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 06/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/senti= le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 03/06/2015

RitenL._3 in fatto

1. Avverso il provvedimento emesso il 6 ottobre 2014 – con il quale il GIP del
Tribunale di Bergamo, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, ha
disposto la restituzione a Corduneanu Mihaela Geanina della somma di denaro
della quale era stato ordinato il sequestro nell’ambito di un procedimento
promosso nei confronti di Ndoj Altin – ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il quale ne ha

(illogicità e contraddittorietà), contestando, tra l’altro, l’assunto secondo cui
fosse impossibile procedere alla confisca del denaro ex art. 240 cod. pen.,
considerandolo quale profitto dei reati accertati (art. 73 d.P.R. n. 309/1990).

Considerato in diritto

1.

Ritiene il Collegio che avverso i provvedimenti emessi dal giudice

dell’esecuzione relativi alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc.
pen., non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì l’opposizione davanti allo
stesso giudice. Tale sequela procedimentale deve essere osservata sia nel caso
che il giudice dell’esecuzione abbia deciso “de plano”, sia nel caso che lo stesso
giudice abbia deciso in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666 co. 3
c.p.p.. Infatti, in caso contrario, l’interessato verrebbe ad essere privato del
duplice giudizio di merito riconosciutogli dal codice di rito proprio al fine di
consentirgli di ottenere un “riesame” del provvedimento anche sotto profili non
deducibili nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 3A n. 8124 del 5/12/2002, rv.
223.464; Cass. sez. 3A, n. 1182 del 7/4/1995, rv. 202.599; Cass. sez. l A n. 739
del 25/3/1995, rv. 200.501).

2. Pertanto, ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen. il ricorso deve essere
qualificato come opposizione ex art. 667 co. 4 cod. proc. pen. con la
conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al GIP
del Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2

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chiesto l’annullamento per violazione di legge e per vizio della motivazione

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