Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27327 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27327 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIOCCARELLI RAFFAELE N. IL 19/08/1965
avverso l’ordinanza n. 672/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott. 5,”Q jvcega,

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Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto in fatto

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli,

deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, non ravvisando i presupposti
dell’istituto, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato
continuato presentata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di
Chioccarelli Raffaele in relazione ai reati (estorsione aggravata) oggetto di due

confronti dello stesso.

2. Contro tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione,
per il tramite del suo difensore, con il quale ne denunzia l’illegittimità per
violazione di legge – sostanziale e processuale – e per vizio di motivazione,
mancando nell’ordinanza impugnata, ad avviso del ricorrente, un valido e logico
supporto argomentativo circa le ragioni dell’esclusione dell’identità del disegno
criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, non potendo ritenersi tale il riferimento
vuoi all’esistenza a carico dello stesso di un onere della prova dell’identità del
disegno criminoso, che si assume non assolto dal condannato, vuoi alle diverse
modalità di commissione dei fatti reati (in concorso con altro soggetto, nel caso
oggetto della prima delle sentenze divenute irrevocabili; da solo, nel caso
oggetto della seconda sentenza) risultando l’unitario disegno criminoso (il trarre
dalle estorsioni la propria fonte di reddito), al contrario, ben desumibile dalla
natura, omogenea dei reati oggetto dell’istanza, dalla commissione degli stessi in
un ristretto lasso temporale e nell’ambito dello stesso contesto territoriale
(Caivano), così come ritenuto, del resto, dal GIP del Tribunale di Napoli in una
precedente ordinanza sulla medesima istanza, annullata senza rinvio per
l’incompetenza funzionale del giudice che l’aveva emessa.
2.1 In particolare, ad avviso della difesa del condannato, «l’omogeneità delle
violazioni, la tipologia dei reati commessi, il bene protetto, la contiguità
temporale delle condotte»), dovevano costituire, conformemente alla prevalente
giurisprudenza di legittimità in argomento (in termini, Sez. 1, n. 4716 del
08/11/2013 – dep. 31/01/2014, Marinkovic, Rv. 258227, altrettanti elementi che,
valutati organicamente, potevano costituire indizi di una programmazione e
deliberazione unitaria.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione, nei termini di seguito precisati, è fondata e merita
accoglimento.

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sentenze di condanna, meglio specificate nell’istanza, divenute irrevocabili nei

1.1 Premesso, infatti, che l’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il
potere di applicare

in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le

pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili,
secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen., e che tra gli indici rivelatori
dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza
cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di
luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti

riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare
se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. il 20/4/2000, Rv. 215937,
imp. D’Onofrio), nel caso in esame deve riconoscersi che dalla motivazione
dell’ordinanza impugnata non emerge che il giudice dell’esecuzione – seppure
abbia correttamente fatto riferimento ad un onere di allegazione da parte
dell’interessato degli elementi indicativi dell’unicità del disegno e non già
all’esistenza di un vero è proprio onere della prova (in termini,

ex multis, Sez. 1,

n. 2298 del 25/11/2009 – dep. 19/01/2010, Marianera, Rv. 245970) – abbia però
proceduto ad un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi
la stessa in affermazioni astratte o comunque non risolutive (la commissione di
una delle estorsioni in concorso con altri soggetti) che non illustrano
adeguatamente, in particolare, le effettive ragioni per cui la commissione dei
reati oggetto dell’istanza non sarebbe espressione di «un’originaria ideazione di
tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali».
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, non sembra considerare, che in
tema di continuazione, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare,
«l’analogia dei singoli reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a
delinquere, e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,
singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una
programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori,
aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di
un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente
all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli» (Sez. 1, n. 12905 del
17/03/2010 – dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838).
In presenza dell’evidenziata lacuna motivazionale, il provvedimento
impugnato, conformemente anche alla richiesta formulata dal Procuratore
Generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, va quindi annullato
con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo
esame dell’istanza.

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3

indici – purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.

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