Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27326 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27326 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORLANDO SALVATORE N. IL 26/09/1952
avverso l’ordinanza n. 102/2014 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 13/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/=Ire le conclusioni del PG Dott. gckhzd t, ota_4432to.-,
CAll;q44;0 32, ye.Wo 0e22_ 14. cAldihr/e
eu 2-

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto in fatto

1.

Il Tribunale di Reggio Calabria, deliberando in funzione di giudice

dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di ORLANDO
Salvatore di applicazione dell’indulto in relazione ai reati non ostativi oggetto
delle sentenze di condanna (tredici) comprese nel provvedimento di cumulo
dell’Il giugno 2013. Il Tribunale ha fatto a tal proposito richiamo alla
giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013 – dep.

materiale dei reati in concorso e non dopo aver fatto operare il temperamento di
cui all’art. 78 cod. pen..

2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, per il tramite del suo difensore, avvocato Katia Valentini,
deducendone l’illegittimità per violazione di legge – sostanziale e processuale – e
vizio di motivazione, per avere il giudice dell’esecuzione incongruamente
applicato l’indulto non già sulla pena complessiva come determinata, da ultimo,
in applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen., ma sulla
somma aritmetica delle pene inflitte per i reati, tutti condonabili, oggetto delle
sentenze di condanna ricomprese nel provvedimento di cumulo, senza
considerare: che la legge n. 241 del 2006 di concessione dell’indulto non
distingue tra cumulo materiale di pene e cumulo giuridico; che l’indulto è
applicabile solo ed esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione e
che l’art. 174 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che «nel
concorso di più reati l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene,
secondo le norme concernenti il concorso», sicché, nel caso di specie di pene
concorrenti eccedenti i trent’anni di reclusione, dovendo il beneficio essere
applicato sulle pene suscettibili di effettiva esecuzione, l’indulto andava applicato
sulla pena (anni 15 di reclusione, mesi 6 di arresto ed C 4.500,00 di multa)
determinata in applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
(quintuplo della pena più grave) e non già sul cumulo materiale, laddove il
giudice dell’esecuzione, con la decisione impugnata, ha, in definitiva, ritenuto il
condannato “non meritevole di fatto dell’applicazione dell’indulto”,
incongruamente uniformandosi ad un principio di diritto enunciato con
riferimento ad una diversa fattispecie, ovvero quella di applicazione dell’indulto
in un caso di cumulo di pene concorrenti, non tutte condonabili.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione è basata su motivi infondati.

L

23/07/2013, Giuliano, Rv. 256296), per la quale l’indulto si applica sul cumulo

Le deduzioni sviluppate in ricorso, infatti, ripropongono sostanzialmente
argomentazioni già disattese in sede di merito con motivazione concisa ma
immune da vizi logici o giuridici, che del tutto correttamente ne evidenziava il
contrasto con il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte,
secondo cui «nel determinare, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., la pena da
eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene
temporanee detentive concorrenti, il giudice dell’esecuzione, a norma degli artt.
78 e 80 cod. pen., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma

l’intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio
moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento
legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità
di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti,
verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo
dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. e poi del loro
scorporo integrale dal cumulo giuridico” (in tal senso si veda, ex multis, Sez. 1,
Sentenza n. 46279 del 12/12/2007, Rv. 238427).
Nè, per altro, sia detto per completezza di esposizione, la decisione
impugnata, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale presso
questa Corte nella sua perspicua requisitoria in atti, può fondatamente ritenersi
in contrasto con il dictum delle Sezioni Unite (la n. 36837 del 15/07/2010 – dep.
15/10/2010, RG. in proc. Bracco, Rv. 247940), in quanto la stessa afferisce,
invero, ad una problematica assolutamente diversa, relativa alla possibile
congiunta applicazione della sospensione condizionale della pena (causa di
estinzione del reato) e dell’indulto (causa di estinzione della pena).

2. Al rigetto del ricorso consegue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.

delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per

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