Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27325 del 03/06/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27325 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO LUCIA N. IL 27/03/1955
avverso l’ordinanza n. 2131/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sottile. le conclusioni del PG Dott. CVM,29}zo
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Data Udienza: 03/06/2015
La Corte
Letto il ricorso proposto da Pagano Lucia avverso l’ordinanza del giudice
dell’esecuzione – la Corte di appello di Napoli – in data 14 aprile 2014, con la
quale era stata rigettata la sua istanza di restituzione del termine per impugnare
la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torre
Annunziata, sull’assunto che non avrebbe mai avuto effettiva conoscenza della
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, in quanto l’estratto
Vesuviano, via Poggiomarino numero 7, mediante consegna dell’atto a mani della
suocera Ranieri Nunziata, che non era però con lei convivente;
Considerato che la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 157 cod. proc.
pen. e vizio di motivazione in quanto la notifica può ritenersi eseguita
regolarmente solo mediante consegna ad un familiare convivente, mentre, come
risulta dal certificato anagrafico prodotto, la suocera non era convivente ma
aveva la sua residenza nella stessa via, al civico numero 10 e dovendo quindi
supporsi che la notifica non sia venuta presso il domicilio della ricorrente in via
Poggiomarino 7, ma presso quello della suocera, sito in via Poggiomarino n. 10;
Ritenuto che il ricorso appare infondato;
che invero, come correttamente affermato dal Procuratore Generale presso
questa Corte nella sua perspicua requisitoria scritta, “secondo quanto risulta
dagli atti, la notifica dell’estratto contumaciale è avvenuta presso il domicilio
della ricorrente, in via Poggionnarino 7, come indicato nell’atto da notificare, non
avendo l’ufficiale giudiziario apposto alcuna annotazione in proposito;
che pertanto è una mera illazione della ricorrente che la notifica sia venuta
in via Poggiomarino 10;
che secondo quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, l’atto è stato ricevuto
a mani nella suocera Lauteri Nunzia, che si è dichiarata convivente;
che tale attestazione prevale sulle discordanti risultanze anagrafiche, che
hanno un valore meramente indiziario, ben potendo la suocera, pur residente in
un diverso numero civico, aver avuto in quel periodo una convivenza temporanea
presso il civico 7 presso la nuora Pagano Lucia;
che, pertanto la produzione di certificazione anagrafica non è idonea a
superare l’attestazione del pubblico ufficiale notificante, in quanto occorre una
prova specifica, nel caso di specie insussistente, atta a dimostrare che la
presunta presenza della suocera in casa della Pagano fosse meramente
occasionale, e comunque una dimostrazione certa che la Pagano non abbia
contumaciale era stato notificato al suo domicilio eletto in 4San Giuseppe
potuto avere conoscenza dell’atto per caso fortuito o forza maggiore” (in termini,
ex multis, Sez. 5, n. 7399 del 06/11/2009 – dep. 24/02/2010, Capano, Rv.
246092);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.