Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27322 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27322 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sui ricorso proposto da:
SELIMAJ GERTI N. IL 03/12/1974
SELIMAJ ALTIN N. IL 21/05/1976
avverso l’ordinanza n. 26/2015 TRIB. LIBERTA ‘ di TARANTO, del
30/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. teect-R–e

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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 27/05/2015

1. Con ordinanza del 30 gennaio 2015 il Tribunale di Taranto,
adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava le istanze di riesame
proposte da Selimaj Gerti e Selimaj Altini avverso la misura della
custodia cautelare in carcere in loro danno disposta dal GIP del
Tribunale della stessa sede il precedente 14 gennaio, perché
gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di tentato
omicidio, mediante accoltellamento, di Deliu Darjon; in Martina
Franca il giorno 11 gennaio 2015.
A sostegno della decisione, confermando analoga valutazione del
giudice di prime cure, il tribunale richiamava: le dichiarazioni del
fratello della vittima, Deliu Jorgen, di Marturano Margherita,
avventrice del bar davanti al quale si consumarono i fatti causa, di
tali Pavlin Ndreca e Lacirignola Giorgio, anch’essi presenti ai fatti,
gli accertamenti sanitari sulle conseguenze dell’ accoltellamento.
Sulla base di tali esiti istruttori i giudici di merito ricostruivano la
vicenda nei modi seguenti: Selimaj Gerti aveva motivi di
risentimento nei confronti della madre dei fratelli Deliu per
rivendicazioni economiche avanzate dalla loro madre nei confronti
suoi e della moglie; il dì dei fatti di causa Selimaj Gertj, con la
moglie, raggiunse una stazione di servizio dove, nell’annesso bar,
incontrò Deliu Jorgen, che invitò ad uscire fuori dal locale per
riprendere la discussione già in precedenza iniziata per le ragioni di
contrasto appena dette; fuori dal locale in due iniziarono una accesa
discussione, alla quale si unì il fratello di Deliu Jorgen, Deliu
Darion; a questo punto è arrivato sull’area di servizio un furgone di
colore bianco il cui conducente, Selinaj Altin, scendeva dal mezzo
sferrando un pugno sul volto di Deliu Darion; di qui una violenta
colluttazione nel corso della quale Selimaj Gerti sferrava una
coltellata all’addome in danno della vittima, in quel frangente
trattenuta da Selinaj Altin. Il Tribunale, inoltre, riteneva ricorrenti
precise esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di reiterazione di
condotte criminose e di reati a base violenta da parte degli indiziati,
pericolo dedotto dalle modalità del fatto, dalla fuga precipitosa
dopo l’accoltellamento, dalla gravità della condotta, non
diversamente scongiurabile se non con la più severa delle misure
cautelari personali.
2. Ricorrono per l’annullamento dell’impugnata ordinanza gli
indagati.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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2.1 Selimaj Altin, assistito dal difensore di fiducia, sviluppa tre
motivi di impugnazione.
2.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione
dell’art. 273 c.p.p., co. 1, giacchè inesistenti sufficienti indizi di
colpevolezza in ordine al contestato reato di tentato omicidio
ascritto all’indagato. Deduce in particolare la difesa ricorrente: i
gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, accusato, giova
precisarlo, di aver trattenuto la vittima mentre il fratello lo
accoltellava all’addome, sono desunti dalle sole dichiarazioni del
fratello della vittima; tali dichiarazioni, per costante insegnamento
giurisprudenziale, devono sottostare ad un severo vaglio critico
circa la loro affidabilità, atteso il coinvolgimento emotivo del
dichiarante nella vicenda; nessuno degli altri testi escussi ha fatto
riferimento alla condotta contestata all’indagato e cioè quella di
aver trattenuto la vittima mentre l’altro vibrava il fendente; neppure
i testi Marturano e Lacirignola hanno fatto riferimento ad un
contributo causale del ricorrente nell’azione delittuosa;
analogamente può dirsi della testimonianza di Semeraro Martino,
banconista del bar davanti al quale si sviluppò la rissa; l’indagato fu
chiamato dai suoi parenti in aiuto per l’aggressione subita ad opera
dei fratelli Deliu ed intervenne quando la rissa era già esplosa;
rimane pertanto una sola dichiarazione accusatoria, quella del
fratello della vittima, non confermata da nessuno degli altri tre testi
escussi sul punto.
2.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 274 c.p.p. perché non ricorrenti, nella
fattispecie, esigenze cautelari a sostegno della impugnata misura, in
particolare osservando: sul punto la motivazione impugnata appare
generica e non esaustiva; non indica il giudice territoriale elementi
certi ed oggettivi dai quali desumere l’accreditato pericolo di
reiterazione di condotte violente, tali non potendosi considerare la
fuga dopo i fatti di causa e la ritenuta spregiudicatezza nella
realizzazione del proposito criminoso; la fuga in realtà non v’è
stata, perché l’indagato si è recato in ospedale con la moglie per
verificare le condizioni di salute della vittima e successivamente in
caserma; i fatti di causa, di per sé, non possono giustificare la grave
misura adottata; l’indagato è pressochè incensurato perché a suo
carico vengono annoverati minimi e lontani precedenti; di qui
l’assenza di ragioni apprezzabili per giustificare l’impugnata
misura.

2.1.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 275 c.p.p perché eccessivamente
severa la misura applicata, sproporzionata rispetto alla reale gravità
del fatto, in particolare osservando: in via subordinata deve
osservarsi che le esigenze cautelari nella fattispecie ben possono
essere soddisfatte con una misura meno severa, in considerazione
anche dell’innovazione del braccialetto elettronico e non ha il
tribunale spiegato le ragioni per le quali la misura adottata sia
l’unica possibile nella fattispecie.
2.1.4 Con motivi aggiunti la difesa ricorrente, nel ribadire le ragioni
già affidate al ricorso principale, ha poi evidenziato che l’indagato
non è gravato da alcun precedente e quelli valorizzati a suo carico
dal GIP e dal Tribunale fanno riferimento ad altro soggetto,
omonimo dell’indagato ma con data di nascita diversa.
Tale errore per la difesa ha inficiato la decisione sia di prime cure
che del tribunale in sede di riesame.
2.2 Selimaj Gerti, personalmente, sviluppa due motivi di
impugnazione.
2.2.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione degli artt.
192, 273 c. 1 ed 1-bis, 274 e 275 c.p.p., nonché vizio della
motivazione sul punto, in particolare osservando: il criterio di
valutazione indiziaria indicato dallo stesso tribunale a carico
dell’indagato è racchiuso nella espressione “con elevata probabilità
logica”; il tribunale ha valorizzato le dichiarazioni del fratello della
vittima e della teste Marturano, peraltro tra loro contraddittorie;
quest’ultima infatti ha visto un coltello di 30 cm., il fratello della
vittima, viceversa, indica un’arma di 15 cm.; la teste peraltro non ha
visto l’accoltellamento, né tampoco il trattenimento della vittima
viceversa notato dall’altro teste; tali incongruenze non risultano
valutate dal tribunale; neppure è stata trovata l’arma utilizzata per il
ferimento; la testimonianza della Marturano è stata valorizzata dai
giudici di merito nonostante la difesa abbia dimostrato
documentalmente, attraverso fotografie, che la teste si trovava in
una posizione che le impediva di vedere direttamente ciò che ha
detto di aver visto; sempre documentalmente è stato dimostrato che
i testi Semeraro e Paved, banconisti, avevano ben altra visuale dei
fatti di causa, eppure le loro dichiarazioni non sono state valorizzate
al pari delle altre, compresa quella del fratello della p.1., seppur con
esse non collimanti; anche la moglie dell’indagato era presente ai
fatti, ma non è stata sentita al pari della moglie dell’altro indagato;
insomma vi è una attività istruttoria lacunosa ed un quadro
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indiziario incerto e contraddittorio che rende incongrua la misura
cautelare impugnata.
2.2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente la
insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare osservando che,
dopo la colluttazione, non vi è stata alcuna fuga precipitosa perché
il ferito è stato soccorso da Altin Selimaj, a riprova che l’evento
deve ritenersi accidentale conseguenza della colluttazione e che non
v’è stata spregiudicatezza; il ricorrente è incensurato, dopo i fatti si
è presentato spontaneamente ai cc., con la moglie, ed è persona del
tutto diversa da quella descritta nell’ordinanza impugnata.
3. I ricorsi sono infondati.
3.1 Giova rammentare che, ai fini dell’emissione di una misura
cautelare personale, per «gravi indizi di colpevolezza» ex articolo
273 del c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di
natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o
soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova,
non valgono di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità
dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e
tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,
attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare
tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata
probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra
le tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n. 35671).
Orbene, ciò posto ritiene la Corte che legittimamente siano stati
considerati gravemente indizianti, a maggior ragione se in rapporto
ai limiti della probatio minor proprii della fase processuale in atto,
la denuncia del fratello della vittima e le testimonianze raccolte
nella immediatezza dei fatti, essendosi verificato l’accoltellamento
nel contesto di una rissa tra opposte famiglie per ragioni di
interesse.
Né può francamente sottacersi che la parte che nutriva risentimento
fosse quella degli indagati, che sia stato uno di loro ad invitare gli
avversari al chiarimento fuori dal bar, che la vittima sia stata
accoltellata con esiti gravissimi (sul punto non v’è contestazione) e
che l’arma utilizzata sia stata notata nelle mani di Selimaj Gerti da
una teste, la Marturano, del tutto estranea ai contendenti e senza
alcun interesse contrario nei confronti dell’accusato.
Rimane la valutazione della prova a carico di Selimanj Altin,
accusato di aver concorso nel reato trattenendo la vittima quando il
fratello la colpiva violentemente all’addome. Sul punto occorre
registrare una motivazione del tribunale, logica e priva di
contraddizioni, oltre che coerente con la sviluppo della vicenda, di
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4. I ricorsi vanno, conclusivamente, rigettati ed al rigetto consegue,
ai sensi dell’art. 606 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento.
P. Q. M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria,
copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai
sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Roma, addì 27 maggio 2015

guisa che le censure difensive sul punto devono ritenersi
incompatibili col giudizio di legittimità. I due ricorrenti insieme
parteciparono alla rissa, peraltro da uno di loro provocata, e l’uso
del coltello, circostanza certa al di là di ogni ragionevole dubbio, fu
accettato anche da parte di chi non portò il fendente.
Analoghe conclusioni si impongono sulla motivazione sviluppata
dal tribunale a sostegno della ricorrenza nella fattispecie delle
esigenze cautelari e della necessità di soddisfarle con la misura di
più incisiva severità.
E’ innegabile la gravità dei fatti di causa, per le modalità utilizzate,
per il movente della condotta delittuosa, per il coinvolgimento
familiare dovuto a tali ragioni, per la carica di risentimento non
adeguatamente controllato evidenziato in capo agli indagati, ragioni
tutte che rendono logica ed esaustiva la motivazione impugnata sul
punto e del tutto legittima la decisione del tribunale.

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